Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono tenute a comunicare entro il 31 marzo di ogni anno una serie di informazioni riguardanti i propri dipendenti che hanno fruito dei giorni di permesso di cui alla legge 104/1992, destinati ai lavoratori dipendenti affetti da disabilità o che assistono parenti o affini disabili.
La rilevazione prevede che le scuole debbano indicare:
- i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi;
- la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per se stesso o per assistenza a terzi);
- per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell’assistito, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito nonché il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
- per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio;
- il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento.
Con nota prot. n. 8923 del 18 marzo 2015 il Miur ha ricordato l’adempimento alle scuole, che dovrà essere effettuato telematicamente sul portale PERLA PA, tenendo conto che vanno comunicati i permessi conferiti nell’anno precedente anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa).
Eventuali richieste di chiarimento, riguardanti la reazione delle unità di riferimento, la profilatura dei referenti scolastici, la comunicazione dei dati ecc., potranno essere rivolte direttamente ai referenti operanti presso ciascun Ufficio scolastico regionale.