Con il rinnovo del Contratto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, che fa seguito all’accordo firmato tra il ministro Valditara e le Organizzazioni sindacali il 10 novembre scorso e all’intesa sulla parte economica sottoscritta all’ARAN l’11 novembre, oltre agli incrementi stipendiali verranno corrisposti, nel cedolino di dicembre, anche gli arretrati spettanti.
Per ottenerli, non sarà necessario presentare alcuna richiesta: gli arretrati, infatti, verranno corrisposti in automatico da NoiPA al personale della scuola, compresi i precari e i pensionati.
Gli arretrati saranno sottoposti a tassazione separata.
Un recente parere dell’Agenzia delle Entrate
A tal proposito, recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con parere 468 del 22 settembre 2022, ricordando che l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».
Secondo la prassi in materia infatti, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
- quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi
- quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto“, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta, causandone il “ritardo”.
Il legislatore ha ricompreso tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il sopraggiungere del contratto collettivo.
Pertanto, in generale, è sufficiente che per effetto della stipula del contratto collettivo, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti stessi si riferiscono, per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.
Gli arretrati non concorrono a formare il reddito
Questo tipo di tassazione fa sì che gli importi spettanti non concorrano a formare il reddito complessivo, evitando così, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, di comportare per il contribuente un carico fiscale eccessivamente elevato.