Una delle novità più importanti, nel quadro normativo del rinnovo del CCNL scuola 2019/2021, sarà l’introduzione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari per i docenti e Ata precari.
Nel prossimo CCNL scuola, quello già scaduto 2019/2021, ma non ancora firmato nella sua parte normativa, ci sarà una nuova norma riferita ai docenti supplenti annuali e al personale Ata con contratto a tempo determinato per tutto l’anno scolastico. Si tratta del diritto a 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari. In buona sostanza all’art.19 del CCNL scuola 2006/2009 riferito ai permessi del personale docente e Ata con contratto a tempo determinato, si aggiungerà un comma specifico per i permessi retribuiti per motivi personali e familiari.
Sarà definito per il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, il diritto alla fruizione di 3 giorni l’anno di permessi retribuiti per motivi di esigenza di famiglia o per motivi personali. La comunicazione della fruizione del permesso potrà contenere una documentazione autocertificata.
C’è da specificare che la normativa di riferimento per quanto riguarda i permessi retribuiti è scritta nel Contratto collettivo nazionale della scuola. A tal riguardo l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-208, dispone, solo per i docenti di ruolo, il diritto a fruire tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie.
Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
È utile leggere con attenzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.
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