Mobilità

Rinnovo contratto scuola, si recepisce a pieno la norma legislativa sui vincoli della mobilità territoriale e professionale

C’è un dato di assoluta certezza nell’accordo per il rinnovo del Contratto scuola 2019-2021, quello che l’accordo è stato raggiunto dopo quasi 20 mesi dalla sua reale scadenza. Mentre l’inflazione galoppa sul crinale delle due cifre, al personale scolastico viene concertato un ulteriore compenso medio di 20 euro lordi al mese, circa 12 euro netti. Tale somma si va ad aggiungere a circa 100 euro lordi al mese che, al valore netto, risultano essere circa 60 euro netti. Al dato economico, circa 72 euro netti per chi ha una situazione giuridica di docente laureato della scuola secondaria di II grado con anzianità classe 28, si aggiungono anche novità dal punto di vista giuridico. Per esempio è clamoroso che nel CCNL scuola 2019-2021 venga recepita la norma legislativa dei vincoli della mobilità territoriale e professionale.

Vincoli mobilità recepiti nel CCNL scuola

Nel nuovo contratto della scuola, che è già scaduto da più di un anno e mezzo, bisogna sottolineare che nell’art.30, riferito alle materie di relazioni sindacali, c’è scritto chiaramente che a livello nazionale spetta la contrattazione integrativa per le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge106/2021, fatte salve le disposizioni di legge.

In buona sostanza questa norma contrattuale recepisce in pieno l’art.58 del decreto legge 73 del 25 maggio 2021, ovvero la norma legislativa che ha generato i vincoli triennali di mobilità per i docenti neoassunti.

È utile ricordare che la norma legislativa richiamata dal CCNL scuola 2019-2021, tanto criticata da tutti i sindacati e causa della manca firma del CCNI mobilità 2023/2024 da parte sindacale, viene introdotta nella sua interezza all’interno del contratto scuola. Con tale norma è previsto, casi eccezionali dovuti a particolari precedenze, che un docente neoassunto resti vincolato per tre anni nella medesima sede. Bisogna anche dire che il Contratto scuola recepisce anche l’idea, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, che i docenti possano presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.

Il CCNI mobilità non era stato firmato

Ricordiamo che nel recente 1 marzo 2023, si era chiusa la trattativa del CCNI mobilità per l’anno 2023-2024 con un mancato accordo con i sindacati perché non si era riusciti, per via politica a modificare proprio il decreto legge 73/ 2021 che impone gli attuali vincoli della mobilità, bloccando anche i docenti che in mobilità interprovinciale dovessero ottenere una qualunque sede sia con preferenza puntuale che con preferenza sintetica. Quindi fino a qualche mese addietro i sindacati erano totalmente compatti nel non firmare il CCNI mobilità perchè basato sull’applicazione del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, mentre adesso, buona parte dei sindacati, sembrano d’accordo nel firmare un CCNL scuola in cui tale norma viene completamente recepita.

Lucio Ficara

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