Quando il nuovo contratto scuola sarà effettivamente esecutivo, verrà abrogato l’art.36 del CCNL scuola 2006/2009 e questa norma verrà sostituita dall’art.47 del CCNL scuola 2019-2021. Si tratta della norma che consente ai docenti con contratto a tempo indeterminato, inseriti nelle graduatorie delle supplenze per altro ordine di scuola, grado di Istruzione o altra tipologia di posto e classe di concorso, di accettare un incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche. Con le nuove regole non sarà possibile per un docente di ruolo accettare degli spezzoni, ma saranno assegnati solo posti interi.
Con il rinnovo del contratto scuola è stato riscritto l’art.36 del CCNL scuola 2006/2009 che disponeva l’opportunità per i docenti con contratto a tempo indeterminato di accettare supplenze annuali o fino al termine della attività didattiche in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. Con l’introduzione dell’art.47 del CCNL scuola 2019-2021, sarà possibile per il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potere accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto
intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
L’avere inserito in questa norma il termine “su posto intero”, significa che l’accettazione del incarico di supplenza non potrà avvenire su spezzone orario come è avvenuto in questi anni con la vigenza dell’art.36 del CCNL scuola 2006-2009.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso. La norma preve inoltre, l’abrogazione dell’art. 36 del CCNL 29/11/2007.
Come abbiamo detto ai nostri telespettatori, durante le ultime dirette sugli incarichi e supplenza, l’art.47 del CCNL scuola 2019-2021 non potrà entrare ad essere esecutivo fino a quando il CCNL scuola 2019-2021 non sarà firmato definitivamente. Per il momento continuerebbe, salvo decisioni diverse, ad essere vigente l’art.36 del vecchio contratto 2006-2009 reso valido anche dal CCNL scuola 2016-2018.
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