Il rinnovo del CCNI mobilità per il triennio 2025-2028 sarebbe dovuto essere già firmato a fine novembre, ma dopo la proroga pluirennale del CCNI 2019-2022, ci saremmo aspettati una maggiore celerità nel rinnovo di questo contratto della mobilità. Si registra un ritardo evidente di almeno un mese e mezzo rispetto l’urgenza manifestata proprio dal Ministero dell’istruzione e del Merito, permangono i vincoli della mobilità docenti per i neoassunti in ruolo per non meno di un triennio a partire dalle immissioni in ruolo del 2023/2024. Nel rinnovo del CCNI mobilità ci dovrebbe essere anche una corposa modifica della tabella titoli, ma rispetto a questa rivisitazione della valutazione dei titoli, manca l’ok dei sindacati.
Resta il vincolo per i neoassunti
Sembra essere certo, ma si attende l’ufficialità del testo contrattuale, che per la mobilità 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 resteranno i poco graditi vincoli triennali per i docenti neoassunti a partire dal 2023/2024. In linea generale i docenti neoassunti a partire dall’1 settembre 2023, dovranno restare titolari nella scuola loro assegnata fino all’anno scolastico 2025/2026 e quindi saranno svincolati per potere presentare istanza di mobilità nell’anno 2026 per l’a.s. 2026/2027. Chi invece è entrato in ruolo a partire dall’1 settembre 2024, se non possiede deroghe, resterà nell’attuale scuola di titolarità fino all’anno scolastico 2026/2027 e potrà presentare istanza di mobilità nel febbraio 2027 (presumibilmente) per l’anno scolastico 2027/2028.
Le deroghe al vincolo
Ai casi generali, soggetti al vincolo triennale, ci saranno dei casi particolari che potranno derogare dal vincolo e quindi fare immediatamente la domanda di mobilità, in tal caso permarranno nella scuola di attuale titolarità per almeno un anno, quello di prova, ma potranno sperare nel successo di una tanto agognata domanda di mobilità. Vediamo di fare il punto delle deroghe al vincolo triennale che dovrebbero essere accettate dall’Amministrazione per i prossimi anni scolastici:
- I docenti con figli di età inferiore ai 12 anni, nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- I docenti che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 104/92;
- I docenti che fruiscono del congedo straordinario per assistere il parente ai sensi dell’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- a) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- b) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto a);
- c) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto b);
- d) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto c).
4. I docenti che sono coniugi o figli di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, . commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
Per adesso queste sono le deroghe ammesse per la mobilità annuale 2024/2025 e condivise anche dall’Amministrazione, per quanto riguarda le deroghe alla mobilità docenti per il triennio 2025-2028, non sembrano esserci grandi modifiche, quindi potrebbero essere riconfermate le deroghe già esistenti per la mobilità dell’anno scolastico passato, ma, anche in questo caso, servirà attendere il testo ufficiale per averne certezza.
Tabella titoli per la mobilità
L’Amministrazione ha annunciato il fatto di procedere con una modifica riguardante la valutazione dei punteggi riguardanti i titilo e anche i titoli di servizio. Si è discusso di introdurre un punteggio per lo svolgimento di funzioni come il docente tutor, si è parlato di prevedere un punteggio più congruo per la continuità del servizio o un aumento del punteggio per chi ha figli di età inferiore ai 6 anni. Si è discusso anche della diversità del punteggio del servizio pre ruolo e di altro ruolo tra mobilità volontaria e mobilità d’ufficio. In buona sostanza si è parlato di una revisione completa del testo contrattuale, compresa la revisione delle tabelle di valutazione dei punteggi della mobilità.
Tale revisione è stata annuciata dalla parte Pubblica ma, essenzialmente, non è stata mai discussa e affrontata con i sindacati. A quanto pare mancherebbe l’ok dei sindacati, questo forse è il vero motivo del grave ritardo a trovare l’accordo per il rinnovo del CCNI mobilità 2025-2028.
Non resterà che attendere la settimana che andrà dal 7 al 10 gennaio 2025 per vedere se da viale Trastevere qualcuno si muoverà a convocare i sindacati per le regole sulla mobilità 2025-2028.