In particolare, facendo riferimento alla nota n.1 del 2 gennaio 2003, si precisa che i Dirigenti scolastici interessati sono tenuti a far proseguire, senza soluzione di continuità, i precedenti contratti già stipulati, e scaduti il 31/12/2002, in applicazione del D.M. n. 66/2001 e del comma 7 dell’art. 50 della legge 27/12/2002, n. 289 che ne ha previsto il rifinanziamento specifico.
Non dovranno, perciò, essere sospesi i pagamenti dovuti ai soggetti titolari di contratti co.co.co
Nella stessa nota si ricorda che il nuovo contratto da stipulare in conseguenza dell’intesa ha validità di un anno, e cioè dal 1/1/2003 al 31/12/2003, e non consente clausole riguardanti il numero di ore settimanali di lavoro, né formalità, che riguardino la rilevazione della presenza oraria degli ex Lsu ed ha effetto dalla data di validità dell’intesa (30 settembre 2002) per le parti di questa già applicabili.
In particolare non deve essere richiesto agli interessati, da parte del Dirigente scolastico, l’eventuale recupero per mancata attività lavorativa per i giorni festivi e di riposo psico-fisico.
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