Si complica l’aggiornamento delle graduatorie dei precari: il disallineamento d’un anno non riguarderà solo le GaE, ma anche la prima fascia di quelle d’Istituto.
A darne l’ufficialità, confermando quanto previsto dagli ultimi disposti normativi, è stata l’amministrazione scolastica ai sindacati, nel corso del primo incontro, svolto al Miur, sulle graduatorie di istituto del personale docente per il triennio 2017/2020.
L’Amministrazione – si legge nel resoconto della Cisl Scuola sulla riunione svolta il 16 febbraio – ha comunicato che, stante la proroga di un anno di validità delle GaE, la prima fascia delle graduatorie di istituto resterà invariata nei punteggi e nelle sedi e si procederà esclusivamente all’aggiornamento della seconda e della terza fascia.
Questo comporterà l’impossibilità di modificare le attuali scuole di inserimento da parte di quegli aspiranti che, attualmente inseriti nella prima fascia, chiederanno l’aggiornamento e/o il nuovo inserimento anche nella seconda e/o terza fascia.
In pratica, chi si trova nella prima fascia, quindi anche inserito nelle GaE, rimarrà bloccato. La disparità di trattamento è stata subito evidenziata dai sindacati.
Abbiamo immediatamente denunciato, scrive la Cisl Scuola, “l’incongruenza del disallineamento dei tempi di aggiornamento fra le graduatorie di prima fascia e quelle di seconda e terza, con le inevitabili disfunzioni che ne deriveranno e i disagi che ciò comporterà per i supplenti coinvolti”.
Tutto deriva dal “pasticcio” della scelta di prorogare di un anno la validità delle GaE (decreto-legge 42/2016, “disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”), mentre invece il decreto “mille proroghe” ha previsto l’aggiornamento della terza fascia – con inserimento dei laureati anche non abilitati – nel 2017.
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Infatti, la Legge n. 21/2016, modificando il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Milleproproghe) ha previsto che all’articolo 1, dopo il comma 10 il seguente testo:
«10-bis. Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia’ aggiornate per il triennio 2014/2017, e’ prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia”.
Il sindacato guidato da Maddalena Gissi ha “evidenziato come le ricadute derivanti dall’applicazione delle nuove classi di concorso per le graduatorie di seconda e terza fascia, rendano indispensabile prevedere una fase transitoria di accesso, a tutela dei supplenti forniti degli attuali titoli di studio e/o che sono già inseriti nelle graduatorie”.
Se riparlerà l’ultima settimana di febbraio: l’amministrazione, preso atto delle osservazioni dei sindacati, si è infatti riservata di fornire ulteriori chiarimenti al riguardo alla ripresa del confronto. Ma, purtroppo, c’è poco da fare: al dicastero di Viale Trastevere non si possano mutare le norme approvate in Parlamento.