Per le operazioni di voto in presenza relative alle elezioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche è necessario il Green pass.
È scritto nella nota 24032 del 6 ottobre scorso: “Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021”.
Ricordiamo in proposito che il suddetto decreto legge ha introdotto il nuovo art. 9-ter-1 nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
L’art- 9-ter-1 prevede che “1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. […] 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
In proposito anche l’Associazione Nazionale Presidi ha evidenziato che “in caso di svolgimento delle operazioni di voto in presenza, l’accesso degli elettori alla struttura scolastica deve avvenire, come espressamente richiamato dalla citata nota, secondo le previsioni del D.L. 111/2021, convertito dalla L. 133/2021. Questo implica, quindi, la verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della certificazione verde come previsto dall’art. 9-ter.1, commi 1 e 3, del D.L. 52/2021”.