Come sappiamo, il 5, 6 e 7 aprile 2022 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanza Sindacali Unitarie (RSU).
Coinvolte anche le scuole, come chiaramente esplicitato nella Circolare ARAN n. 1/2022 diretta a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Nella circolare infatti si legge che con “il termine “Amministrazione” sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, comunque denominate, nonché le istituzioni scolastiche ed educative“.
L’ARAN chiarisce in particolare cosa si intende per elettorato passivo e per elettorato attivo e nello specifico chi vi rientra tra il personale scolastico.
La nuova formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato passivo (possibilità di candidarsi):
a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
b) in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
c) nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali).
Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito delle Commissioni Elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l’orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell’elenco generale alfabetico degli elettori.
Per quanto riguarda le procedure che le scuole dovranno attuare, si rimanda alla lettura del documento ARAN.
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