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Rinuncia alla supplenza dopo nomina effettuata, ecco cosa accade a chi non prende servizio

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In questi giorni si stanno concludendo le operazioni per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche da graduatorie ad esaurimento e graduatorie provinciali per le supplenze. Molti docenti ci chiedono cosa accade nel caso della rinuncia per mancata presa di servizio.

Mancata presa di servizio

Bisogna premettere che l’avere presentato domanda, tramite il sistema informatizzato, inserendo fino a 150 preferenze di scuole, comuni o distretti, equivale ad avere “accettato” a priori l’eventuale nomina nella scuola inserita come preferenza nel modello di domanda inviato su Istanze OnLine entro il 21 agosto 2021.

Il non prendere servizio nella scuola già accettata a priori, significa perdere la possibilità di ricevere altre supplenze sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento.

Normativa sulla rinuncia

Il non avere inserito qualche preferenza all’atto della domanda per la partecipazione dell’assegnazione degli incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche, significa , ai sensi dell’art.14 dell’OM 60/2020, rinunciare alla possibilità di conseguire, per altre convocazioni, supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.

Rinunciare a prendere servizio dopo avere ricevuto la nomina, significa invece perdere la possibilità di ricevere altre supplenze sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento.