Graduatorie

Rinuncia da GPS, non compromette le possibili convocazioni dalle GI. Ma serve leggere in modo chiaro la norma sulle sanzioni.

Una nostra lettrice, inserita in GPS per diverse classi di concorso nella provincia X, ci chiede se, in caso di rinuncia dalle GPS, potrà ottenere una supplenza fino al 30 giugno 2025 su uno spezzone di 6 ore in una scuola in cui è regolarmente inserito nelle GI (Graduatorie di Istituto). A quanto pare, per stessa ammissione della nostra lettrice, la rinuncia alla cattedra che era stata assegnata dal sistema, l’avrebbe esclusa non solo dalle successive convocazioni da GPS, ma anche dalle GI per quanto riguarda gli incarichi fino al 30 giugno 2025 o al 31 agosto 2025. Per la verità le cose non stanno così, chi rinuncia alla nomina di GPS non compromette le possibili convocazioni dalle Graduatorie di Istituto e, in caso che le GPS non siano esaurite o incapienti, oltre alle supplenze brevi si partecipa anche alle supplenze per spezzoni inferiori o uguali alle 6 ore.

La norma sulle sanzioni per rinuncia

Incominciamo con il dire, perché l’aspetto è particolarmente importante, che ai sensi dell’art.14, comma 3. dell’OM n. 88 del 16 maggio 2024: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Mentre, in caso di rinuncia alla nomina da GPS in assenza di una supplenza conferita precedentemente da GI, per l’art.14, comma 1 lettera a) tale rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Questo significa una sola cosa: “Che chi rinuncia da GPS un qualsiasi tipo di contratto al 30 giugno o al 31 agosto, anche se questo fosse uno spezzone, non potrà più ricevere per l’anno scolastico in corso altre convocazioni da GPS, e, solo in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, non potrà avere supplenze da GI fino al 30 giugno o 31 agosto per cattedre e spezzoni superiori o uguali a 7 ore”.

Via libera per supplenze da GI

Mentre se la graduatoria del docente che ha rinunciato alla nomina di GPS, non dovesse essere esaurita o in stato di incapienza, il docente rinunciatario della nomina potrà essere nominato dalle GI sia per supplenze brevi o fino al termine delle lezioni, ma anche per gli incarichi fino al 30 giugno 2024 per spezzoni fino a 6 ore.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Beniamino Brocca: si deve lui la sperimentazione per i piani di studio delle superiori. E’ morto ieri, aveva 90 anni

Mercoledì 25 è mancato Beniamino Brocca, politico e uomo di scuola il cui nome resta…

26/09/2024

Permessi studio 2024, alcuni USR riaprono i termini per TFA sostegno e corsi abilitanti

Sono diversi gli Uffici scolastici regionali che hanno riaperto i termini per le richieste dei…

26/09/2024

Alunni con DSA: certe “analisi” sono vergognose e non fanno bene nessuno

Mi è capitato di leggere la lettera, da voi pubblicata il 22 Settembre 2024, di…

26/09/2024

Appello al consiglio di stato contro gli esiti del concorso ordinario per dirigenti scolastici

Com’è noto il Tar non ha espresso parere favorevole sull’istanza cautelare per l’ammissione alle prove…

26/09/2024

Liceo Made in Italy: via libera definitiva del Consiglio di Stato

“Il Consiglio di Stato si è espresso definitivamente sul regolamento relativo al Liceo del Made…

26/09/2024