Graduatorie

Rinuncia supplenza da GPS per continuare la supplenza già in atto da graduatoria di Istituto, non c’è nessuna sanzione in tal caso

Due nostre assidue lettrici ci pongono delle domande riguardanti le convocazioni da GPS per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, quando c’è già in atto una supplenza ricevuta dalle graduatorie di Istituto. Vediamo le due domande e le rispettive risposte.

Rinuncia da GPS con supplenza in atto

La prima domanda che ci viene posta è la seguente: “In settembre 2024 ho ricevuto la convocazione da Grduatoria di Istituto per una supplenza di 6 ore settimanali su classe di concorso XXXX, fino al termine delle attività didattiche. Per il 28 ottobre sono convocata dalle GPS per una supplenza di una cattedra intera sempre fino al 30 giugno. Se dovessi rinunciare a tale supplenza, in quale sanzione incorrerei? Sarei obbligata a lasciare la supplenza delle 6 ore che sto svolgendo da oltre un mese?”.

Possiamo senza dubbio affermare che se si è già in servizio anche su incarico del dirigente scolastico da Graduatoria di Istituto o addirittura da interpello (anche di altra provincia rispetto le GPS) si può rimanere su questo posto e rinunciare a incarico da GPS senza incorrere in sanzioni. Nel caso in specie, la docente che ha ricevuto a settembre 2024 una supplenza fino al 30 giugno 2025 per 6 ore per la classe di concorso XXXX, potrà decidere di rinunciare alla supplenza da GPS e continuare il suo servizio sulle 6 ore. Inoltre il docente potrà anche sperare di ottenere un completamento di orario totale o parziale, con altri spezzoni della stessa classe di concorso o di classe di concorso diversa, purchè il completamento accada nello stessa tipologia di ordine di scuola. Per meglio specificare, bisogna sapere che il completamento della secondaria non può essere fatto alla primaria o viceversa, mentre può essere fatto fra classi di concorso diverse della secondaria anche se di grado diverso.

Spezzone assegnato in presenza di posto intero

Sono una docente precaria inserita in GPS, quest’anno l’algoritmo mi ha dato uno spezzone nel mio comune di residenza. Ci tengo a specificare che nella scelta delle 150 preferenze ho messo prima il comune di residenza con contratti al 31 agosto, 30 giugno e spezzoni e solo dopo un altro comune dove c’era la cattedra intera di 18 ore. Il sistema mi ha assegnato lo spezzone nel mio comune di residenza e ha dato la cattedra intera di 18 ore all’aspirante posizionato dopo me in graduatoria GPS. La domanda che pongo è la seguente: “Posso completare il mio spezzone di 9 ore con altri spezzoni presenti in GPS oppure spezzoni minori o uguali a 6 ore da GI?”.

In una situazione del genere purtroppo non si può completare, esiste una specifica sanzione per tale situazione che inibisce qualsiasi tipo di completamento.

Sul completamento dello spezzone, è stato introdotto un combinato normativo che, in caso di ottenimento dello spezzone in presenza e spettanza di posto intero, impedisce qualsiasi tipologia di ulteriore incarico di ulteriore spezzone.

Tale combinato normativo è definito dall’art.12, commi 12 e 13, e dall’art.13, comma 1 lettera a) dell’OM 88 del 16 maggio 2024.

L’art.12, comma 12 dispone che l’aspirante inserito in GPS cui è conferita una supplenza a orario non intero (spezzone superiore o uguale a 7 ore) in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.

Invece, ai sensi dell’art.12 comma 13 dell’OM 88/2024, l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.

Questo comma 13 specifica, inequivocabilmente, che se l’aspirante avesse potuto ambire ad una cattedra intera, ma per la sua scelta di preferenza, ha ottenuto uno spezzone, lasciando il posto intero a chi era più indietro in graduatoria, perde il diritto a completare l’orario dello spezzone già ottenuto tramite GPS.

Inoltre è importante riscontrare che nell’art.13 dell’OM 88/2024 viene specificato che le istituzioni scolastiche, per le supplenze brevi e saltuarie (ma anche quelle per spezzoni orari inferiori o uguali alle 6 ore) utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;
b) totalmente inoccupati.

In buona sostanza l’art.13 comma 1 dell’Ordinanza MInisteriale sulle supplenze da GPS e GI, non prevede la possibilità di convocare, ai fini del completamento orario, i docenti che hanno ricevuto dalle GPS uno spezzone in presenza di posti interi e spettanti.

Lucio Ficara

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