L’istruzione degli adulti è una nuova realtà. Era ora.Negli anni passati aveva funzionato presso le scuole medie o istituti comprensivi con la dizione di Centro eda (Centro educazione degli adulti).
Con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 del decreto del 25 ottobre 2007 i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali vengono riorganizzati e assumono una identità autonoma.
La loro riorganizzazione era stata prevista dalla legge finanziaria del 2007 e precisamente dal comma 632 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006.
L’autonomia è conferita ai centri, articolati in reti territoriali, nell’ambito dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica, con il riconoscimento di un proprio organico, distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici.
Il conferimento dell’autonomia ai centri si realizza progressivamente, a partire dall’anno scolastico 2008/2009 per concludersi entro il 2009/2010.
Se il flusso degli iscritti dovesse essere inferiore rispetto ai parametri stabiliti la riorganizzazione può essere attuata su base interprovinciale.
Gli utenti possono essere iscritti ai percorsi per:
a) il conseguimento del livello di istruzione corrispondente alla fase conclusiva del primo ciclo;
b) il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione;
c) il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) l’alfabetizzazione funzionale finalizzata all’acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all’adempimento dell’obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore;
e) la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.
Le attività possono essere organizzate secondo un diverso calendario scolastico che tenga conto dell’utenza.
Anche per i nuovi centri valgono le disposizioni della legge 104 sulla integrazione dei diversamente abili. Valutazione periodica, finale e relativa certificazione vengono effettuate secondo le norme contenute nell’ordinanza sugli scrutini ed esami.
Anche per i nuovi centri valgono le disposizioni della legge 104 sulla integrazione dei diversamente abili. Valutazione periodica, finale e relativa certificazione vengono effettuate secondo le norme contenute nell’ordinanza sugli scrutini ed esami.
I centri possono ricorrere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, a prestazioni professionali e a contratti di prestazione d’opera, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola.
L’organico del personale è costituito, di regola, da gruppi di dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai centri e così determinati:
1. due docenti di scuola primaria, forniti della competenza per l’insegnamento di una lingua straniera;
2. quattro docenti di scuola secondaria di primo grado: due per l’area linguistica, di cui uno per l’insegnamento della lingua inglese; uno per l’area matematico/scientifica; uno per l’area tecnicologica;
3. quattro docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per ciascuno dei 4 assi disciplinari previsti dall’obbligo di istruzione.
1. due docenti di scuola primaria, forniti della competenza per l’insegnamento di una lingua straniera;
2. quattro docenti di scuola secondaria di primo grado: due per l’area linguistica, di cui uno per l’insegnamento della lingua inglese; uno per l’area matematico/scientifica; uno per l’area tecnicologica;
3. quattro docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per ciascuno dei 4 assi disciplinari previsti dall’obbligo di istruzione.
La messa a regime dei nuovi ordinamenti dell’istruzione avverrà a partire dall’anno scolastico 2009/2010, anno in cui, secondo gli obiettivi di Lisbona 2000, dovremmo portare il tasso di lifelong learning italiano dall’attuale 4,7% al 12%. Non ci resta che ripetere: era ora.
Dal box “Approfondimenti” è possibile scaricare il decreto ministeriale del 25 ottobre 2007.