Ripetere l’anno di formazione: ingiusto per chi è già immesso in ruolo

Scriviamo in merito agli aspetti problematici del DM n. 850 del 27 ottobre 2015 e alla successiva circolare ministeriale n. 36167 del 5/11/2015, dopo aver consultato le organizzazioni sindacali che hanno comunicato di aver impugnato davanti al Tar il provvedimento ed aver rappresentato al Miur la forzatura contenutavi.

Riguardo al periodo di prova e formazione, il Ministero ha disposto di includere anche i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, contrariamente a tutta la normativa in vigore fino all’emanazione del DM n. 850.Tale normativa prevedeva che chi avesse ottenuto IL PASSAGGIO DI RUOLO, avrebbe dovuto SOLO EFFETTUARE IL PERIODO DI PROVA (180 giorni di servizio), ma NON ANCHE LA FORMAZIONE. Infatti, nella Circolare Ministeriale 27 marzo 1980, n. 88, nella C.M. 196/2006 e nella nota Prot. n. AOODGPER 3699/2008, aventi sempre per oggetto l’anno di formazione dei docenti, il Ministero affermava che “chi ha ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all’ art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non è tenuto a frequentare l’anno di formazione, di cui all’articolo 440 del Decreto legislativo n.297/94, e che lo stesso anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.” 

A seguito di questa nuova disposizione, che NON COMPARE in modo alcuno all’interno della Legge 107/2015, i docenti che hanno presentato domanda di passaggio di ruolo (ai sensi dell’O.M. n. 4 del 24.02.2015) quando era in vigore la precedente normativa e ottenuto il medesimo tra metà aprile e la fine del mese di giugno 2015 per l’anno scolastico 2015/2016, ovvero PRIMA che il DM. 850 annullasse tutte le norme precedenti, si trovano all’improvviso e SENZA PREAVVISO costretti alla ripetizione dell’iter completo di prova e formazione già svolto su grado differente, sia superiore che inferiore. 

Inoltre, gli USR hanno disposto di considerare alla stregua dei passaggi di ruolo e, pertanto, di obbligare di nuovo al periodo di prova e formazione, anche:

– i docenti vincitori del Concorso 2012, entrati in ruolo su classi di concorso affini (es. A043/A050) che, nel corso dell’A.S. 2014/2015, hanno accettato in surroga l’immissione in ruolo su classe di concorso di grado superiore (es. A050) e che hanno anche ottenuto sede definitiva nella classe di concorso di grado superiore su cui avevano assunto ruolo giuridico; 

– i docenti vincitori del Concorso 2012 che, già di ruolo su una classe di concorso hanno accettato, prima dell’inizio del corrente anno scolastico, una nuova immissione in ruolo su classe di concorso di grado differente .

Ignorando ogni regola di coerenza e parità di trattamento, per gli immessi della Fase C a seguito della 107/2015, sembra INVECE che il MIUR abbia deciso di considerare materie affini quelle comprese negli ambiti disciplinari (di cui al DM n. 354/1998) o comunque quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo. Come appunto da normativa. Di conseguenza, pare che i docenti neoassunti su posti di potenziamento che saranno utilizzati in altro ruolo o grado d´istruzione rispetto a quello d’immissione in ruolo potranno comunque svolgere l´anno di formazione e di prova anche in un grado di scuola differente. Ciò non vale però per i passaggi di ruolo ed i vincitori del concorso 2012 che subiscono così le conseguenze negative di una norma che, paradossalmente, ha valore retroattivo ed è sperequativa

Per le ragioni testé dichiarate, chiediamo che non vi sia obbligo di formazione per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel presente anno scolastico, ma che gli stessi siano tenuti SOLTANTO al periodo di prova.

Ciò deve ritenersi valido anche per quei docenti che, dopo aver ottenuto il passaggio di ruolo nel presente anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto di rimandare l’anno di prova, come peraltro prevede la normativa.

“Docenti di ruolo che hanno ottenuto il passaggio in altro grado”

 

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