Ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Buona Scuola”), in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e diprova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Il successivo D.M. n.850 del 27/10/2015, all’art. 14, commi 3 e 4, dispone che in caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.
Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:
Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.
Considerata la situazione emergenziale in atto, l’art. 2, comma 5, della bozza di decreto legge sulla scuola, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, dispone che le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova per il personale docente ed educativo, se non effettuate entro il 15 maggio 2020, saranno sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico stesso in sede di comitato di valutazione. Quindi, se il dirigente tecnico non riesce ad effettuare una verifica tecnica entro metà maggio, ci sarà solo un parere consultivo.
Con la nota 7304 del 27 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni operative alle scuole e al personale per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neo assunti.
Con riferimento, in particolare, al personale impegnato con l’anno di prova nell’a.s. 2019/2020, Indire ha sintetizzato i principali elementi da tenere in considerazione:
Al momento sono confermate le indicazioni in merito alla valutazione dell’anno di formazione, così come definite nella configurazione prevista dal D.M. 850/2015, rimandando a successiva eventuale nota che potrà fornire ulteriori precisazioni.
La nota raccomanda infine la cura della raccolta della documentazione online che confluisce nel “dossier finale” dell’anno di formazione e prova attraverso i servizi offerti dall’ambiente neoassunti.indire.it.
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