Riposi giornalieri per il padre lavoratore in caso di madre casalinga
Inoltre, neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta,in quanto una simile interpretazione dell’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, potrebbe facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti).
Lo ha chiarito la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Socialicon la Lettera circolare C/2009 del 16 novembre 2009 con la quale si precisa che non è legittima la richiesta dell’Inps che condizionala fruizione dei riposi giornalieri del padre lavoratore – entro il primo anno di vita del bambino – ad una serie di limiti (oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc…) ed oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili).
Quanto sopra è tanto più evidente se si considera che,nelle ipotesi in cui a fruire del riposo giornaliero sia il padre coniugato con donna lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma, l’Inps non richiede alcuna documentazione in merito alle ragioni che hanno impedito alla madre di occuparsi del bambino e che hanno, dunque, reso necessario l’intervento del padre. E non esiste neppure una norma che imponga di provare e documentare le ragioni che impediscono alla madre lavoratrice non dipendente di occuparsi del bambino.
Quindi, il padre lavoratore ha diritto ad usufruire dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente e, quindi, anche casalinga – in quanto impegnata in attività che comunque la distolgono dalla cura del neonato(sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9 settembre 2008) -, ma in nessun caso è tenuto ha presentare alcuna documentazione medica o di altro genere che attesti l’impossibilità della madre di prendersi cura del figlio o dei figli.