Signor. Ministro Fedeli, l’assistente tecnico di laboratorio contrariamente a quanto si pensa è indispensabile in quanto, deve assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti ed il funzionamento delle attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni (L. 626).
Il miglioramento, l’efficienza e l’efficacia dei percorsi formativi non può avvenire apportando tagli agli organici ma potenziando e agevolando le risorse esistenti umane. Se si parla di professionalizzazione è evidente garantire ore alle discipline tecnico-professionali per aumentare la formazione dei nostri giovani accrescendo le loro capacità di saper fare.
Signor. Ministro Fedeli le sembra una cosa giusta che per gli I.T.P. in soprannumero si – Accantonano posti di assistente tecnico?
Il comma 81 del’articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che “allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.
Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale, all’atto della pubblicazione della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase, detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero.
A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l’I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., per l’a.s. 2017/18, nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all’accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento. I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell’I.T.P., incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.
Assistenti tecnici
I contingenti del profilo degli assistenti tecnici sono contenuti nella tabella C. Per l’istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico. A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l’istituzione di un posto di diversa area didattica. Nel rispetto della disciplina contrattuale, circa le modalità di prestazione dell’orario settimanale di servizio, è previsto che l’assistente tecnico espleti ogni attività connessa all’attuazione dell’autonomia didattica di cui al D.P.R. n. 275/99 in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.
Noi Assistenti Tecnici Signor. Ministro Fedeli CHIEDIAMO un profondo riesame del profilo di Assistente Tecnico, in particolare:
1. La separazione della figura dell’ A.T. dai profili amministrativi e dai collaboratori scolastici, con l’attribuzione di un percorso professionale differente, atto a riconoscere la professionalità specifica degli Assistenti Tecnici, in quanto il nostro lavoro è legato esclusivamente alle attività didattiche
2. Eliminazione del termine “Assistente” in quanto la tipologia del titolo necessario all’accesso al profilo specifica “Tecnico” come definizione acquisita giuridicamente e non lascia spazio all’interpretazione approssimativa di “assistente” quasi a significare un apprendista, posto alle dirette dipendenze del docente ITP, con cui condivide integralmente le competenze, derivate dallo stesso titolo di studio.
3. Dipendenza esclusiva dal Dirigente Scolastico in relazione a compiti di lavoro ed orario. in quanto il nostro lavoro è legato esclusivamente alle attività didattiche e spesso questo va in contrasto con le competenze del DSGA che svolge un ruolo Amministrativo di gestione del personale.
4. Prestazione dell’orario di servizio in coincidenza con l’attività didattica, con la previsione di un monte ore da destinare alla manutenzione dei laboratori di competenza. L’assistente tecnico svolge 24 ore di assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione. Come si possono svolgere 36 ore di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza se non ci sono state le 24 ore di esercitazione? E’ un paradosso svolgere 12 ore di manutenzione quando i laboratori vengono utilizzati e chiedere di svolgerne 36 quando i laboratori non vengono utilizzati.
5. Attribuzione dell’ ”istituto della disponibilità” al servizio durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, al quale è tenuto anche il personale docente cosi come previsto dall’art 13 (capo III, Norme comuni) del CCNL 2006/09 evitando l’effettiva presenza in servizio che comporterebbe di conseguenza l’assunzione di compiti non contemplati nel profilo di appartenenza.
6. Determinazione dell’Organico AA TT direttamente dal MIUR o dagli organismi ad esso gerarchicamente collegati e non più, come per il soppresso ruolo degli ex assistenti tecnici, da delibera di giunta esecutiva del Consiglio di istituto delle singole scuole.
7. Creazione di una rappresentanza del profilo Assistenti Tecnici (Tecnici di laboratorio) in seno al CSPI.
Antonino Gerardi