Se doveste scegliere di raggiungere la sede di servizio in moto, quando l’Istituto dove insegnate poteva essere raggiunto, comodamente e senza alcun rischio, a piedi, e nel tragitto casa-scuola accade un incidente che causa il vostro infortunio, non vi tocca, da parte dell’Inail, nessun tipo di risarcimento.
Nulla vi è dovuto, per una questione che viene in gergo definita rischio elettivo. Ma cosa è il rischio elettivo? Il rischio elettivo si caratterizza dall’atto colpevole del lavoratore, e cioè dall’atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, rappresenta l’unico limite in grado di escludere l’occasione di lavoro e, dunque, l’indennizzo per infortunio dell’evento dannoso.
La Corte di Cassazione che con la sentenza n. 6725 del 18/3/2013 ha confermato la decisione della Corte d’Appello la quale, nel caso specifico di un lavoratore, che mentre si recava al lavoro in moto, era coinvolto in un incidente stradale che lo vedeva infortunarsi ad una gamba, aveva ritenuto l’insussistenza della stretta necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, fatte ovviamente tutte le dovute considerazioni sugli orari di servizio dell’infortunato e gli orari dei relativi mezzi pubblici di trasporto tra la casa e il luogo di lavoro del malcapitato e aveva sentenziato che la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata, perché la distanza tra l’abitazione del dipendente e il luogo di lavoro era di soli 2 km, distanza percorribile volendo anche a piedi.
Quindi questa sentenza della Corte di Cassazione è importante, perché puntualizza che la scelta arbitraria del lavoratore di preferire la moto ad altre soluzioni, più prudenti e sicuramente meno pericolose, è configurabile come un “rischio elettivo” ed è pertanto esclude il risarcimento Inail del docente causa infortunio in itinere
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