Categorie: Attualità

Risarcire se l’assegnazione delle ore agli alunni disabili non è corretta

I  genitori di una minore affetta da handicap di particolare gravità secondo la legge 104/1992, alla quale il Piano educativo individuale elaborato dagli organi competenti aveva assegnato 17 ore settimanali di sostegno, si sono rivolti alla giustizia amministrativa perché di fatto l’istituto scolastico aveva nei fatti attribuito solo 14 ore.

 E il Tar avevano ordinato che il monte ore previsto venisse rispettato, concedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla famiglia, liquidati in via equitativa nella misura di 500 euro per ogni mese di mancata fruizione, per un totale di circa 5mila euro.

Di fronte all’opposizione dell’amministrazione scolastica  la famiglia si è rivolta al Consiglio di stato che nella sentenza 1286/2016 ha deliberato che l’assegnazione delle ore di sostegno ad un minore portatore di handicap grave non coincidenti con quelle indicate nel Piano educativo individuale, determinando una lesione del diritto allo studio dell’alunno disabile, che assume un rango fondamentale nella nostra Costituzione e che, in quanto tale, legittima la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito, in base all’articolo 2059 Cc.

 

LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ SOGGETTO ACCREDITATO DAL MIUR PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E ORGANIZZA CORSI IN CUI È POSSIBILE SPENDERE IL BONUS.

{loadposition bonus}

 

Il Consiglio di Stato, riporta Il Sole 24 Ore,  afferma che «la riduzione del fondamentale supporto del sostegno educativo erogato al disabile costituisce fonte di danno non patrimoniale secondo l’articolo 2059 Cc qualificabile come danno esistenziale», in quanto il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha nella nostra Costituzione rango di diritto fondamentale che come tale deve essere rispettato. Quanto alla prova e alla liquidazione equitativa, poi, la delicata e particolare situazione di specie consente il ricorso ad una valutazione equitativa da parte del giudice. E tenuto conto della particolare inabilità del minore e del periodo di mancata fruizione delle ore di sostegno, ovvero 3 ore sulle 17 assegnate, pare equa la quantificazione del danno in 500 euro mensili.

Pasquale Almirante

Articoli recenti

Concorsi docenti, chi aveva il Covid e s’assentò non potrà fare la prova suppletiva: il Tar respinge il ricorso citando il Consiglio di Stato

Ha fatto bene il ministero dell'Istruzione a non riprogrammare le prove concorsuali del 2022 (per…

20/12/2024

Tragedia Zagabria: 19enne entra in una scuola, uccide un bambino e ferisce altri alunni e la maestra

Questa mattina, venerdì 20 dicembre, a Zagabria, in Croazia, un 19enne ha fatto irruzione in…

20/12/2024

Compiti per le vacanze, sì o no? Per un docente su due non andrebbero assegnati – RISULTATI SONDAGGIO

Un docente su due è favorevole a non appesantire il carico di lavoro degli studenti…

20/12/2024

Commissioni concorso docenti PNRR 2, domande entro il 2 gennaio 2025

Sul portale INPA sono disponibili i due bandi per la selezione dei componenti delle commissioni…

20/12/2024

L’Intelligenza Artificiale come compagna di scuola, il progetto di un istituto

L’istituto tecnico G. Marconi di Dalmine, in provincia di Bergamo, una delle istituzioni più all’avanguardia…

20/12/2024

Ultimi dati di “Okkio alla salute”: in Emilia-Romagna il numero dei bambini obesi o in sovrappeso è al di sotto della media nazionale, ma c’è ancora molto da fare

Alla fine l’educazione alimentare nelle scuole paga! Con tempi medio-lunghi, d’accordo, ma i risultati si…

20/12/2024