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Riscaldamento. Le nuove regole per il risparmio energetico

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L’inverno sta arrivando e quest’anno sarà particolarmente gelido. Il ministro della transizione ecologica con il decreto n° 383 del 6 ottobre 2022 il ministro della transizione ecologica ha emanato il decreto con il quale regola le modalità di funzionamento degli impianti di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.

Accensione riscaldamenti

In considerazione della crisi energetica che ha investito l’Europa e il nostro paese, il ministro della transizione ecologica ha disposto l’accensione dei riscaldamenti per la stagione invernale 2022-2023 la riduzione temporale di ben 15 giorni riguardo al periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera.

Riduzione periodo

Il decreto dispone che il riscaldamento possa essere acceso 8 giorni dopo rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, e spento 7 giorni prima in questo senso l’orario cambia:
nella zona A che comprende Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle. il riscaldamento va avviato dall’8 dicembre al 7 marzo per 5 ore anziché 6 ore;
nella zona B che comprende le aree costiere di Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale va avviato dal 8 dicembre al 23 marzo per 7 ore giornaliere anziché 8 ore;
nella zona C che comprende l’area Sud del paese insieme alle zone costiere del Lazio meridionale incluso Napoli va avviato dal 22 novembre al 23 per 9 ore giornaliere anziché 10 ore;
nella zona D che comprende le aree interne di tutto il centro Italia, il Centro-Nord e le isole maggiori, inclusa Roma; va avviato dal 8 novembre al 7 aprile per 11 ore anziché 12 ore;
nella zona E che comprende le aree dell’Appennino, la Pianura Padana, le aree subalpine e include anche Milano va avviato dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore giornaliere anziché 14 ore;
nella zona F: nessuna limitazione che interessa le Alpi e alcune zone appenniniche.

Temperatura consentita

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, va ridotta di 1° grado rispetto ai 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Eccezioni

Al di fuori dei periodi suddetti, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Dove non si applicano dette limitazioni

Le disposizioni suddette non si applicano:
• agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
• alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
• agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
• agli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili.