Riscatti e ricongiunzioni per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP
Con il messaggio n. 15914 del 2 ottobre scorso l’Inps ha fornito alcune importanti indicazioni in merito al versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, nelle ipotesi di impossibilità per l’ente datore di lavoro di effettuare le trattenute sulle retribuzioni degli iscritti alle gestioni ex INPDAP. Le casistiche analizzate sono:
cessazione o sospensione dal servizio (es.: aspettativa non retribuita, sospensione cautelare, ecc.);
incapienza – anche temporanea – delle retribuzioni (es.: part-time, assegno alimentare, ecc.)
mobilità tra amministrazioni pubbliche, iscritte o meno alle gestioni ex INPDAP;
cessazione dal servizio senza diritto a pensione prima della richiesta o dell’adozione dei provvedimenti di definizione degli oneri di riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici.
In presenza di tali casistiche, si possono verificare quattro fattispecie:
autonoma prosecuzione del versamento;
mancato versamento di rate;
interruzione dei versamenti a seguito di formale dichiarazione in tal senso da parte dell’iscritto;
successiva assunzione (a seguito di cessazione dal servizio) presso ente o azienda non iscritta alle gestioni ex Inpdap.
Con particolare riferimento al pagamento degli oneri da riscatto o ricongiunzione a fini pensionistici per provvedimenti richiesti o emanati dopo la cessazione dal servizio senza diritto a pensione, gli iscritti che non siano titolari di trattamento pensionistico e che presentino una domanda di riscatto o ricongiunzione a fini pensionistici dopo la cessazione dal servizio ovvero nei casi in cui il provvedimento di riscatto/ricongiunzione venga emanato dopo la cessazione dal servizio e prima del pensionamento, potranno effettuare autonomamente i pagamenti con modello F24 nei modi e nei termini indicati nella determina di concessione.
Al momento del pensionamento, l’interessato potrà provvedere ad estinguere il residuo debito o chiedere la trattenuta sulla pensione, sulla base del piano di ammortamento in essere.