Ma a partire dal 1° gennaio 2016, così come previsto dalla legge di Stabilità, che consente appunto il cumulo fra il riscatto del periodo del corso di laurea e quello dei periodi di congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro. L’Inps chiarisce con la circolare numero 44 del 29 febbraio 2016 che la facoltà è riconosciuta con riferimento alle domande presentate da tale data anche se aventi ad oggetto periodi antecedenti al 1 gennaio 2016.
Il regime di incumulabilità permane, invece, per le domande presentate precedentemente. Tuttavia, per non aggravare i procedimenti amministrativi, le domande presentate prima dell’1 gennaio 2016 e ancora pendenti, saranno definite d’ufficio dalle sedi competenti come se fossero presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.
Si ricorda che l’articolo 35 del Dlgs 151/2001, comma 5, che ha sostituito l’articolo 14, comma1 del Dlgs 503 del 1992, consente il riscatto dei periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro.
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Il riscatto, chiarisce Il Sole 24 Ore, può essere chiesto dai soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Pertanto, i periodi corrispondenti a quello dell’astensione facoltativa relativi ad eventi verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, sono riscattabili, a domanda, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni, indipendentemente dalla collocazione temporale del periodo. Per quanto riguarda le modalità di calcolo degli oneri di riscatto, il comma 5 dell’articolo 35 conferma i criteri della riserva matematica di cui all’articolo 13 della legge 1338/1962.