Con circolare n. 106 del 25 luglio 2019 l’Inps ha fornito indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo (Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).
La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto è quindi l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa; condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.
È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019.
Il periodo da riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame. Quindi, il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo 01/01/1996 – 28/01/2019.
Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali innanzi richiamati, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.
Sono riscattabili soltanto i periodi “non soggetti a obbligo contributivo”. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente e logicamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo potranno essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia
I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro e l’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.
I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.
L’onere relativo è quindi determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale”, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda di riscatto può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2021.
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:
Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato alla circolare (Allegato n. 2).
L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate riconoscibili, inizialmente fissato a 60, è stato portato a 120 rate mensili dalla legge di conversione n. 26/2019.
Alla data del saldo dell’onere, si provvede all’accredito del periodo riscattato e ai relativi effetti. In caso di interruzione del versamento dell’onere sarà comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
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