L’Inps ha pubblicato una circolare in merito ai chiarimenti sul riscatto della laurea per gli under 45.
Il tutto, però, potrebbe subire modifiche visto che alla Camera il decreto potrebbe cambiare.
Abolire il tetto di 45 anni per il riscatto agevolato della laurea è infatti una delle proposte di modifica al decreto presentata da sei deputati della Lega in un emendamento depositato alle Commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera.
L’Istituto di previdenza ha intanto pubblicato la circolare che di fatto consente da subito la presentazione delle domande per il riscatto della laurea.
In attesa di capire i cambiamenti normativi, chi rientra nei limiti d’età ma anche non ha contributi versati prima del 1996, non ha pensione ed è iscritto all’assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, autonomi o gestione separata) può per il momento riscattare la laurea con un onere agevolato.
La circolare attua il decreto con le norme su Quota 100, che introduce la possibilità, fino al 2021, di chiedere inoltre il riscatto di altri periodi non coperti da contribuzione.
Il decreto – si legge nella circolare – “ha introdotto in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione e ha previsto una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età”.
I nuovi istituti si aggiungono naturalmente a quelli già previsti dalla disciplina vigente (come il riscatto ordinario della laurea).
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.
La domanda da parte del diretto interessato o suo superstite si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può essere effettuata tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande sono presentate utilizzando il modulo reperibile online.
Un aspetto da considerare per il riscatto della laurea è che i versamenti fatti danno diritto a sconti sulle imposte.
Il riscatto della laurea per un figlio a carico che non ha mai lavorato dà diritto alla detrazione del 19% degli importi versati, quindi si pagano meno tasse.
Se si riscatta la propria laurea, invece, si può dedurre l’intero importo versato dal computo del proprio reddito imponibile.
Alla fine di ogni anno si pagheranno perciò le tasse sul proprio reddito decurtato delle cifre versate per il riscatto.
Ecco un facile esempio: se si rateizzano 50.000 euro l’anno per 5 anni, quindi pagando 10.000 euro l’anno, e il proprio reddito è di 50.000 euro l’anno, è come se si guadagnassero 40.000 euro.
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