Come riportato in un precedente articolo, con la circolare n. 95 del 21/08/2020 l’Inps ha certificato la possibilità di “riscatto ai fini pensionistici (…) del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam), (…) con particolare riferimento ai titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999” (riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Isia-Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati), che ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, qualificando tali Istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.
Ho scritto ieri, nel suddetto articolo, che finalmente si mette la parola “fine” all’annosa vicenda del riscatto ai fini pensionistici dei titoli Afam del vecchio ordinamento, prima penalizzati non solo rispetto alle lauree di vecchio e nuovo ordinamento ma anche ai titoli conseguiti dopo la riforma dei percorsi di Accademie di belle arti e Conservatori di musica (introdotti con il regolamento di cui al Dpr n. 212 dell’8 luglio 2005, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici, che vennero in pratica allineati alla riforma del 3+2 già introdotto nelle Università da una legge del 1999), con corsi di diploma accademico di primo livello e di secondo livello.
E’ una “lunga storia”, costellata da pareri e prese di posizione contrastanti dovute anche alla mancata emanazione del decreto Miur utile a completare, con la tabella di corrispondenza dei titoli del vecchio e del nuovo ordinamento Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), una normativa (legge n. 228/2012) che aveva già definito il quadro della situazione.
E sono tanti i docenti che insegnano con titolo di Accademia e di Conservatorio (e se per i primi anche specifiche sentenze della Corte Costituzionale avevano dissipato i dubbi, anche se poi per riconoscere il diritto al riscatto pensionistico alcuni lavoratori dovevano ricorrere comunque ai Tribunali, per gli insegnanti con diploma di Conservatorio la situazione è rimasta a lungo controversa).
Riteniamo quindi utile approfondire alcuni passaggi di questa che appunto abbiamo definito una “annosa vicenda”. Della quale ci siamo occupati più volte in passato. Ora sintetizziamo i passaggi più importanti riproponendo alcuni frammenti di un precedente articolo pubblicato qualche mese fa. Scrivevo infatti: “con il D.M. n. 331/2019 che riporta la tabella di corrispondenza dei titoli del vecchio e del nuovo ordinamento Afam non ci possono essere più dubbi sulla possibilità di riscattare ai fini pensionistici i titoli di Accademie e Conservatori. Eppure ci vengono ancora segnalati casi nei quali si verificano episodi in cui le Amministrazioni competenti ignorano gli sviluppi normativi della questione, talvolta forse per semplice non conoscenza degli stessi e qualche rara volta persino per una errata (direi ostinatamente errata) interpretazione della legge. In ciascuno dei due casi chi ne paga le conseguenze è il docente che si vede costretto a spiegare e notificare di persona la normativa (e quasi sempre ciò basta) o inviare ‘diffide’ o persino adire le vie legali”.
Ecco perché – avevo scritto allora – riteniamo opportuno ricordare l’importanza del decreto ministeriale n. 331 del 10 aprile 2019, che rappresenta l’ultimo “tassello” che mancava per completare formalmente (perché già sentenze di Tribunali quasi sempre favorevoli ai docenti e soprattutto sentenze della Consulta avrebbero dovuto essere più che “convincenti”) quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2013, in particolare dal comma 107 della legge 228/2012 che dichiara i diplomi del vecchio ordinamento, purché congiunti al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, “equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Purtroppo, invece, sono passati oltre sei di anni affinché fosse emanato il decreto con la tabella di corrispondenza, altro che tre mesi!
A questo punto – precisavo nell’articolo citato – occorre fare un collegamento direi risolutivo sulla possibilità di riscatto dei titoli Afam V.O (vecchio ordinamento). Il comma 103 della legge di stabilità per il 2013 stabilisce che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni Afam (evidenziate al precedente comma 102, che peraltro precisa che i diplomi accademici di primo livello rilasciati nel nuovo ordinamento dalle istituzioni Afam hanno valore di equipollenza con i titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3) sono equipollenti ai titoli di laurea di secondo livello rilasciati dalle Università appartenenti a determinate classi (citate nello stesso comma 103 della legge n. 228/2012) dei corsi di laurea magistrale. E poiché anche il messaggio Inps 15662/2010 riconosce il diritto di riscatto a fini pensionistici dei titoli Afam di nuovo ordinamento è chiaro che una volta stabilita definitivamente, con il “tassello” del D.M. 331/2019, l’equipollenza tra titoli “vecchi” e “nuovi” anche quelli del previgente ordinamento sono senza dubbio riscattabili in quanto già quelli del nuovo ordinamento erano equiparati ai titoli di laurea.
E’ comunque assolutamente opportuno – concludevo così il suddetto articolo – che l’Inps aggiorni il “messaggio” sui contributi da riscatto per i corsi di studi, adeguandolo alla recente normativa che ha “completato” con il decreto attuativo quella precedente. Ebbene, ora con la circolare Inps n. 95 del 21 agosto scorso ciò è avvenuto.
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