Il problema della meningite arriva, indirettamente, al TAR della Liguria, che condanna una scuola materna colpevole di non aver prolungato il permesso maternità ad una maestra, neo mamma e a rischio alto di contagio.
La vicenda è iniziata nel 2015, quando dopo aver partorito la donna aveva chiesto alla scuola materna di Sestri Levante dove insegna, altri 7 mesi di maternità, sulla base, come riporta il Secolo XIX, “della documentata presenza di un rischio ambientale attuale e concreto”.
Tale permesso le è stato negato, ed inizialmente anche il TAR aveva dato ragione alla scuola.
Le pressioni del legale hanno però, seppur con un anno e mezzo di ritardo, dato i benefici sperati e il TAR ha rivisto la sua posizione sancendo che “L’istituto scolastico non doveva opporsi a quella richiesta. Ed in ogni caso quella decisione è illegittima, senza prima consultare almeno la ASL di competenza”.
I giudici inoltre sottolineano che, l’insegnante avrà diritto a godere del beneficio anche retroattivamente, in quanto, una volta vistosi respinto la richiesta di allungare il periodo di maternità, la maestra ha usufruito di un congedo facoltativo retribuito al 30% e di un permesso non retribuito.
Se fosse stata accolta la richiesta, il permesso le avrebbe consentito una retribuzione pari all’80%, e “a prescindere da una eventuale domanda risarcitoria, la ricorrente potrebbe recuperare i permessi non goduti”.
La vicenda ligure fa capire che un’insegnante-genitore è direttamente interessato agli sviluppi del fenomeno della meningite, in quanto o per convinzioni ideologiche o per impossibilità, molte famiglie non permettono il vaccino ai propri figli, esponendo gli stessi e gli altri a rischio contagio.
Per cui, in questo caso, il TAR ha fatto bene a rivedere le proprie posizioni e condannare la scuola che, come indicano i giudici, avrebbe dovuto consultare l’ASL di competenza per prendere una decisione in merito.
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