Per affrontare il problema del precariato scolastico oltre alle diverse opzioni straordinarie previste nel decreto 73 del 25 maggio 2021, nel testo, in attesa della sua conversione in legge è stato inserito l’art. 10 bis con il quale è stato previsto che per quanto riguarda i bandi dei concorsi, emanati dopo l’entrata in vigore della legge, una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto.
La riserva è data ai docenti che entro la data di presentazione della domanda avranno svolto nelle scuole statali almeno un triennio, anche non continuativo, nel decennio precedente.
Il servizio nel triennio è da intendere nel senso che il servizio d’insegnamento non di ruolo prestato è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
La riserva vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico.
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