Il Saese, ha inviato all’UE una nota di contestazione del 15/06/2013, in merito ad una presunta violazione del Diritto comunitario per le supplenze e personale amministrativo.
L’OS denuncia il fatto che nella scuola statale italiana il personale precario inseriti nelle GI di 1^,2^ e 3^ fascia con invalidità pari o superiore a 46% non viene concessa loro la riserva dei posti né per le cattedre al 30/06 o al 31/08 né per gli spezzoni orario né per le supplenze saltuarie e temporanee. Tutto ciò nonostante vi sia una sentenza della Corte Costituzionale che abbia chiaramente censurato tale Comportamento.
La denuncia del sindacato è stata dichiarata ricevibile il 2 luglio 2014 e la Commissione è stata invitata a fornire informazioni sul singolo caso. La risposta della Commissione, ricevuta il 28 novembre 2014.
La Commissione europea è pienamente impegnata a tutelare i diritti fondamentali delle persone che vivono nell’UE e in particolare al miglioramento della situazione delle persone con disabilità a Livello europeo.
Il quadro giuridico comunitario fornisce una protezione contro la discriminazione per motivi di disabilità in materia di occupazione, lavoro e formazione professionale. L’articolo 19 del trattato sul Funzionamento dell’Unione europea prevede poteri specifici al fine di combattere discriminazione fondata su vari motivi, tra cui la disabilità. Su questa base, la direttiva 2000/78/CE è stata adottata e ha fissato un quadro generale per la lotta alle discriminazioni.
Per quanto riguarda l’occupazione e impiego su una serie di motivi, tra cui la disabilità (articolo 1) e svolge un ruolo importante nella integrazione dei lavoratori disabili sul luogo di lavoro. articolo 5 della direttiva impone in particolare ai datori di lavoro di fornire alle persone disabili con ragionevole sistemazione in modo da consentire loro “di avere accessi a, partecipare o di seguire una formazione”.
Nel 2006, pur esercitando il suo ruolo di controllo, la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia perché lo Stato membro non ha, in vista della Commissione, pienamente recepito l’articolo 5 delle direttiva 2000/78/CE. In tale sentenza del 4 luglio 2013, la Corte di giustizia ha constatato che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2000/78/CE, per non corretta applicazione dell’articolo 5.
A seguito di tale sentenza, il legislatore italiano ha modificato la sua legislazione in tal senso.
Una volta che uno Stato membro ha adottato la normativa di recepimento pertinente, spetta alle competenti autorità nazionali, compresi i tribunali, per attuare la normativa nazionale di recepimento comunitario.
Inoltre, l’articolo 7 della direttiva 2000/78/CE stabilisce che “al fine di garantire la piena parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenere o di adottare misure specifiche volte a evitare o compensare svantaggi connessi per uno dei motivi di cui all’articolo 1”.
Si deve tener presente che gli Stati membri non sono tenuti a mettere in atto tali misure, e quindi non vi è alcun obbligo di diritto comunitario di riservare posti per disabili in sul posto di lavoro. Il fatto che le supplenze e personale amministrativo – che si trovano sulle graduatorie 1,2 e 3 e che hanno una disabilità ufficialmente considerata oltre il 46% – non hanno posti accantonati per loro in contrasto con una sentenza costituzionale è una questione che deve essere risolto con le autorità nazionali competenti.
In conclusione poiché il diritto comunitario non impone, ma incoraggia solo che gli Stati membri mettono in atto positivo misure di azione per le persone con disabilità, la Commissione non può intervenire in questo singolo caso.
Pertanto con la presente, la scrivente OS chiede al Ministro del Miur – On. S. Giannini – un repentino intervento in merito alla riserva dei posti dalle Graduatorie d’istituto sia per il personale Ata che per personale docente abilitato e non abilitato.
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