In data 2 febbraio è stata emanata la nota D1/843 riguardante la riserva dei posti per i lavoratori disabili e i loro congiunti. La nota non chiarisce la situazione, ma si limita a riproporre il parere del Consiglio di Stato del 13 dicembre 2000. Infatti, in merito all’applicazione della legge n. 68 del 12/03/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il Ministero della Pubblica Istruzione aveva formulato un quesito al Consiglio di Stato relativo all’applicazione della nuova normativa in sede di nomine in ruolo da disporre sulle basi delle graduatorie permanenti, compilate ai sensi della legge n. 124 del 3 maggio 1999.
Dopo un’ampia ed articolata disamina del quadro normativo entro cui si colloca la domanda posta dal Ministero, la Sezione Seconda del Consiglio di Stato in data 13 dicembre 2000 (n. 1529/2000) ha espresso il parere, del quale si trascrive testualmente ed integralmente il penultimo e l’ultimo capoverso delle considerazioni esposte.
“Ora, poiché, secondo quanto detto, la graduatoria permanente non è unica ma differenziata ed articolata in scaglioni, ai quali attingere secondo un ordine di ricorso successivo ai vari scaglioni, ne consegue che i titoli di precedenza conseguenti all’iscrizione nell’elenco dei disabili di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 rilevano all’interno di ciascuno scaglione, la cui specifica utilizzazione è assimilabile ad una distinta procedura di selezione per l’assunzione al lavoro. Infatti il principio delle precedenze conseguenti all’appartenenza a categorie c.d. protette opera all’interno dell’unica graduatoria concorsuale, nella quale tutti gli idonei sono inseriti secondo i rispettivi titoli di merito e dalla quale vengono attinti i disabili ed equiparati, anche se collocati in posizione inferiore rispetto agli altri aspiranti, sino a copertura dei posti riservati agli stessi disabili.
D’altra parte lo stesso art. 401 del citato T.U. (D.L.vo n. 297/94) afferma il principio del previo esaurimento delle precedenti graduatorie e della salvaguardia delle posizioni di chi sia inserito nelle graduatorie stesse: principi ben applicabili a coloro che siano inseriti nelle sub-graduatorie specificatamente riservate alle categorie protette”.
Pertanto, a nostro parere, i disabili ed equiparati, inseriti nelle graduatorie permanenti, sino a copertura dei posti loro riservati, saranno attinti da un unico elenco formulato per fasce, anche se collocati in posizione inferiore rispetto ad altri aspiranti non riservisti.