Il chiarimento è stato fornito dalla seconda sezione in sede consultiva, con un provvedimento trasmesso al Ministero dell’istruzione il 19 aprile scorso, reso noto solo in questi giorni (11616/2004).
In buona sostanza il supremo organo consultivo ha riaffermato quanto era già stato acclarato dalla giurisprudenza amministrativa. E cioè che lo stato di disoccupazione non si perde se il supplente lavora con supplenze brevi o temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Il corollario di quanto stabilito dal Consiglio di Stato è che i Centri per l’impiego non possono rifiutare l’iscrizione nelle liste del collocamento ai supplenti disabili.
Come invece è avvenuto finora in molte province.
L’iscrizione al collocamento, peraltro, è il presupposto che dà titolo agli interessati ad accedere alla quota di riserva destinata alle assunzioni dei disabili, che la legge 68/99 fissa nell’ordine del 7 per cento dell’organico.
Lo stato di disoccupazione si perde, invece, se il docente disabile è titolare di incarico di supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Il chiarimento giunge al termine di una lunga diatriba, che ha costretto, anche quest’anno, molti docenti disabili a licenziarsi prima della scadenza del contratto, per far valere la riserva nelle graduatorie permanenti che gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando in questi giorni.
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