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Riserve sulla commissione del concorso per dirigenti scolastici

Il D.P.C.M. n. 341 del 30 maggio 2001 sul "Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici", all’art. 2 così recita: "Le commissioni sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzione di presidente.
Il presidente è scelto tra i seguenti soggetti, anche collocati a riposo: dirigenti di Amministrazioni Pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di Uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di prima fascia di Università statali o equiparate.
Gli altri due componenti sono scelti uno fra gli esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l’altro fra i dirigenti scolastici in servizio con un’anzianità nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni.
Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del corso-concorso e da un componente esperto di informatica".
Molti i motivi di perplessità. Innanzitutto: quale  garanzia potrà dare una commissione tanto eterogenea e composta da professionalità così lontane tra di loro  per formazione ed esperienze professionali quali, ad esempio, quella di un  magistrato contabile, di un professore universitario di prima fascia e di un dirigente scolastico con appena cinque anni di servizio di ruolo?
E ancora: professore universitario, ma di quale disciplina? Che cosa significa, poi, commissione composta da almeno tre membri? Forse che la composizione potrà variare da una regione all’altra, visto che tutta l’organizzazione, e perciò pure  la nomina, sarà affidata alle direzioni scolastiche regionali?
Molti come si vede i motivi di perplessità di chi ha atteso più di dieci anni per poter partecipare al concorso per dirigente scolastico.
Infine: le professionalità dei componenti della commissione esaminatrice, orientate decisamente verso competenze di natura esclusivamente organizzative, amministrative e contabili orienteranno in una direzione, anziché in un’altra, la selezione e la formazione dei dirigenti?
Gli ambiti di competenza, così come indicati nel succitato decreto, ovviamente, orienteranno il corso-concorso in una direzione che escluderà completamente l’aspetto culturale ed educazionale del  ruolo e della funzione del dirigente della futura scuola dell’autonomia, aspetto ineliminabile secondo quanti, da più angolazioni, nei decenni appena passati, hanno concordemente delineato con i loro studi e le loro ricerche la figura di chi sarà chiamato a gestire la scuola alle soglie del terzo millennio.

Giuseppe Guzzo

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