Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, capitolo 1203 denominato “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e al capitolo 1204 “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche statali autonome e delle scuole annesse ai convitti ed agli educandati già dal 2007 sulla base dei criteri e i parametri dettati dal decreto ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007.
I Consigli d’istituto dovranno deliberare il programma annuale relativo al 2007 entro 30 giorni dalla data della comunicazione alle singole scuole dell’entità delle risorse finanziarie assegnate per il medesimo anno 2007.
Per meglio conoscere i punti dettagliati negli otto articoli del decreto e l’annessa Tabella sui criteri e parametri, consulta il box “Approfondimenti”.