Molti sono i docenti della provincia di Cosenza che si lamentano di una mancanza del rispetto della normativa contrattuale e della legislazione scolastica da parte dell’ATP di Cosenza e delle scuole del territorio cosentino.
ATP di Cosenza e le denunce di illegalità
Le problematiche del rispetto della normativa scolastica da parte dell’ufficio scolastico provinciale di Cosenza e di alcuni Dirigenti scolastici della medesima provincia sono state segnalate, più volte e anche di recente, dal Segretario provinciale della Flc Cgil Pino Assalone e anche da alcuni interventi del Senatore Nicola Morra, oggi Presidente della Commissione Antimafia.
Sono state denunciati i casi di 7 persone con il profilo Ata, alcuni dei quali appena immessi in ruolo, e che anche se in anno di prova, sono stati chiamati, non si sa con quale criterio, ad aggiungersi al personale dell’Atp di Cosenza, stessa cosa è accaduta per alcuni docenti che si trovavano in esubero nazionale e che, da una posizione privilegiata, hanno poi ottenuto, non si comprende la liceità del provvedimento, il trasferimento da fuori provincia nella provincia di Cosenza.
A denunciare queste situazioni di illegalità è anche la Prof.ssa Adele Sammarro, Presidente di Confintesa, che denuncia anche uno stato di scarso rispetto della normativa scolastica anche in alcune scuole del territorio cosentino.
Ds utilizza illegittimamente la docente di sostegno
In una nota scuola della provincia di Cosenza la Dirigente scolastica decide di assegnare i docenti di sostegno agli alunni l’11 gennaio 2019, utilizzando gli stessi docenti di sostegno in sostituzioni in altre classi, in concomitanza proprio all’orario di copertura degli alunni con disabilità.
In tale scuola, a sentire la Presidente di Confintesa, i docenti di sostegno sono chiamati a lasciare gli alunni disabili a loro assegnati, per andare a fare la sostituzione in altra classe di un collega in ritardo o assente.
I docenti di sostegno non devono fare le supplenze
Capita anche che il docente di sostegno sia utilizzato, nel suo orario di servizio, e alla presenza del suo studente, per fare supplenza nella sua stessa classe a cui è stata accorpata altra classe senza nessuna compresenza. Si tratta di procedure illegittime a cui il docente di sostegno dovrebbe rifiutarsi o pretendere un ordine di servizio scritto e firmato dal dirigente scolastico.
In alcune scuole, ci viene raccontato, se l’alunno disabile è assente e non ci sono docenti assenti da sostituire, la scuola decide di modificare il giorno libero del docente di sostegno. Quindi il docente di sostegno viene mandato a casa e utilizzato per fare supplenze nel giorno che invece avrebbero avuto libero.
Anche questo modo di utilizzare i docenti a piacimento è del tutto illegittimo. C’è un orario scolastico settimanale convalidato dal dirigente scolastico da rispettare, questo modo di utilizzare i docenti non può essere imposto da nessuno.
È utile ricordare che esistono numerose sentenze della Corte Costituzionale, in cui viene sottolineato il principio del diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili. Da tali sentenze si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curricolare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è illegittimo. Un utilizzo del docente di sostegno del tipo suddetto è illegittimo per effetto del combinato disposto del d.lgs. 297/94 artt. 127, 312 e seguenti, del CCNL scuola e dell’art.13 comma 6 della legge 104/92.
Anche il Miur, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 ha specificato che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto“.
C’è un’altra nota Miur prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010 in cui viene chiarito che con l’alunno disabile, oltre il docente curricolare, ci deve essere contemporaneamente il docente di sostegno, così come disposto dall’orario scolastico. Nella suddetta nota si fanno esempi espliciti di come provvedere alla sostituzione del personale docente assente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dal comma 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL scuola 20006/2009, e, in subordine, mediante l’attribuzione ai docenti della scuola, su base volontaria, di ore eccedenti.