Matteo Renzi – Enews 431, 6 giugno 2016 – ha inviato una mail in cui scrive: “Lo diciamo dal primo giorno. La scommessa educativa, l’investimento sul capitale umano, la centralità dell’istruzione sono temi chiave per il futuro (anche) del nostro Paese”.
E’ vero, la centralità del servizio educativo è stata enunciata fin dal primo giorno: “La scuola è il cuore di tutto”, strumento di “crescita dei prossimi 20 anni, non costo ma investimento per i nostri figli, per il nostro futuro, per l’Italia: chi vuole bene all’Italia vuole bene alla scuola. Dobbiamo disegnare insieme la scuola che verrà”.
Un’intenzionalità che il governo non è stato capace di realizzare: “Disegnare insieme la scuola che verrà” presuppone il rispetto delle ordinarie procedure progettuali, tra cui
Analisi del campo, capitalizzazione delle esperienze.
“La buona scuola” è stata concepita indipendentemente dal vissuto dell’istituzione. Ben diversi sarebbero stati i suoi intendimenti se fossero state individuate le responsabilità degli iterati fallimenti delle ventennali riforme.
CFR in rete: “Il Miur naviga a vista”;
La legge 107 ricalca quanto aveva elaborato l’on. Giannini, membro della commissione cultura, prima di assurgere al ruolo di ministro.
Circostanziata definizione dei risultati attesi
Il paragrafo 7 della legge 107 elenca gli obiettivi formativi prioritari: più del 50% sono sbagliati. “L’apertura pomeridiana delle scuole e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe”, ad esempio, non hanno alcuna attinenza con i comportamenti che gli alunni devono esibire per dimostrare il possesso di una competenza!
La finalità educativa del sistema è stata cassata, sostituita del termine nazionale: da sistema educativo di istruzione e formazione a sistema nazionale di istruzione e formazione.
Reperimento delle risorse disponibili
Il problema educativo è complesso e come tale deve essere trattato.
La sua scomposizione in sottoproblemi, l’identificazione dei soggetti cui attribuire le corrispondenti responsabilità sono le portanti.
I decreti delegati del 74, rigorosa applicazione degli avanzamenti scientifici, hanno riconosciuto la dimensione del problema e hanno attribuito
al Consiglio di circolo/istituto la responsabilità degli aspetti formativi [elencazione delle competenze generali che sostanziano i curricula] e il compito di definire “i criteri generali della programmazione educativa”;
al Collegio dei docenti l’onere della “programmazione dell’azione educativa”:
– identificazione delle capacità sottese alle competenze generali;
– formulazione d’ipotesi per il relativo conseguimento;
– monitoraggio.
al Consiglio di Classe il coordinamento: tutti gli insegnamenti devono convergere convergere verso i traguardi comuni.
Nella relazione di presentazione al parlamento de “La buona scuola” si afferma la volontà di abbandonare la razionalità: “La riforma degli organi di governo della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si pone come esigenza indifferibile .. pertanto, procedere a un complessivo rinnovamento della governance della scuola, in coerenza con il processo di realizzazione dell’autonomia, avviato con l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 “. [N.B. è privo di validità un riferimento a una legge delega]
L’organizzazione scientifica ha abbandonato il modello gerarchico – lineare e ha introdotto strutture in grado di autoregolarsi.
Strutture condivise dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Dirigenza pubblica Art. 3 che ha: “Rafforzato il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza”.
La legge 107 contrasta con la dottrina e ritorna all’inefficacia della tradizione
La finalità educativa, concernente la crescita integrale del singolo studente, presuppone la messa a punto d’interventi mirati.
A tal fine il DPR 275/99 sancisce “l’autonomia scolastica si sostanzia di progettualità educativa, formativa, dell’istruzione” e attribuisce alle scuole l’onere di disegnare percorsi coerenti con le finalità del PTOF.
La legge 107 muove in direzione opposta: finalizza l’autonomia alla gestione delle risorse per potenziare l’azione della dirigenza.
Governo del sistema
L’autoregolazione dei sistemi si fonda sulla capitalizzazione degli scostamenti risultati attesi – risultati conseguiti.
La dottrina postula che i punti di controllo siano distinti temporalmente (preventivo, concomitante, successivo, dell’evoluzione).
La legge 107 si concentra solamente sul controllo successivo attribuendone il compito a un ente esterno: le scelte educative delle singole scuole non hanno rilevanza nella determinazione dell’articolazione dei test Invalsi.
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