I lettori ci scrivono

Il ritiro nota Miur 388 non significa venire meno agli obblighi morali

Mi sono imbattuta sui Social in un carteggio davvero singolare, protagonisti il M.I. e i docenti. Strano, perché dovremmo appartenere tutti alla stessa “famiglia”. Ho letto le motivazioni per i cui i miei colleghi chiedono il ritiro della Nota 388 a firma dell’Ispettore Bruschi e non mi sembra che con questo vogliano venir meno a degli obblighi morali o costituzionali. Personalmente è dal 5 marzo 2020 che continuo a garantire il diritto allo studio ai miei studenti e, ovviamente, lo faccio applicando l’art.33 della nostra amata Costituzione, non perché “me lo chiede il Ministro”. Sono una docente, ho la legge morale dentro di me e il cielo stellato sono i miei ragazzi, non lascerei mai qualcuno di loro indietro o in difficoltà e sono sicura che ciò sia valido per tutti coloro che amano questo lavoro, perno della società.

Quella nota scritta in perfetto burocratese, alla fine cui prodest?

Siamo consapevoli che la formazione è “obbligatoria, permanente e strutturale” e sappiamo che l’ex Miur fissa gli ambiti dell’aggiornamento, il Dirigente Scolastico detta le linee di indirizzo e, infine, il Collegio Docenti, cuore pulsante della comunità scolastica, elabora tutte queste indicazioni e inserisce specifiche proposte formative all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del proprio Istituto.

Per quanto riguarda i 21 anni di “conoscenza delle tecnologie innovative”, che discendono dal DPR 275/1999, art. 4, comma 5, sinceramente non credo affatto che nel 1999 si pensasse alla didattica a distanza e soprattutto ritengo che il concetto sia ascrivibile ad una conoscenza delle TIC come strumento di supporto e mai come fine.

Mi lascia un po’ perplessa il periodo che così recita ancora nella risposta ai colleghi: “Si tratta di prime  indicazioni, come ben evidenziato, che sono però strutturate non su idee  personali dei funzionari ministeriali o dei dirigenti scolastici, bensì  sulla lettura attenta della norma, la quale comprensibilmente – per non essere sua competenza contrattuale -, sembra sfuggire manifestamente alla Sua conoscenza”.  Beh, se lo scrivere fosse meno sibillino, si potrebbe capire a quale norma si faccia riferimento, ma non è possibile dal momento che NON ESISTE. Invece, esiste il secondo comma dell’articolo 25 del T.U. 165 del 2001, il quale precisa che i poteri del dirigente scolastico sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

Il modo pariniano, poi, in cui si congedano i singoli docenti scriventi, “Restiamo  in attesa delle Sue qualificate proposte – alternative alla complessa  struttura organizzativa messa in atto nelle ultime settimane dal  Ministero – al fine di garantire a tutti gli studenti italiani il  diritto allo studio, in un contesto di piena validità giuridica dell’anno scolastico.”, m’induce a far notare che la Ministra stessa è laureata in Legge e si avvale della collaborazione di esperti della normativa che un docente, comprensibilmente, non può conoscere non essendo sua competenza contrattuale.

Filomena Pinca

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