In merito alla nota diramata ieri dal Capo Dipartimento Max Bruschi, dal Ministero precisano: “Nessun contrordine sulla valutazione degli alunni alla primaria. Il Ministero ha ricordato alle scuole, che si apprestano a ripartire, il quadro esistente previsto dalla nuova legge, così come votata questa estate dal Parlamento, che prevede che solo nella valutazione finale ci sia un giudizio descrittivo e non numerico”.
Effettivamente il testo dell’emendamento che a suo tempo era stato inserito nella legge di conversione del decreto 22 parla di “deroga” alle norme in vigore e non di modifica o abrogazione della norma precedente.
Qualcosa di più si comprende consultando il dossier tecnico disponibile nel sito del Senato.
La disposizione – si legge nel dossier – prevede che “dall’a.s. 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”.
“Ciò –prosegue il dossier – in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 2, co. 1, del d.lgs. 62/2017. L’art. 2, co. 1, del d.lgs. 62/2017 prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento”.