L’emergenza coronavirus continua e si allontana il ritorno in classe entro giugno. Non solo per questioni epidemiologiche, ma anche per l’annosa questione dell’edilizia scolastica.
Gli ambienti scolastici attuali, purtroppo, rappresentano un concentrato di fattori di rischio – dalla polvere all’anidride carbonica – vuoi per carenze di progettazione architettoniche, edilizie o a carenze gestionali.
Si parla spesso di classi cosiddette pollaio, ma cosa bisogna fare quando in una scuola si supera il parametro delle 26 alunni e persone per aula, docenti e personale educativo compreso?
Vediamo cosa dice la normativa.
All’atto della formazione delle classi una delle prime verifiche che il dirigente scolastico, nella sua qualità di “datore di lavoro” ai fini della sicurezza, deve effettuare, è quella relativa al rispetto dei parametri previsti da varie norme che impongono limiti all’affollamento delle aule scolastiche.
In primo luogo è obbligo richiamare:
– il Decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.
In riferimento alla funzionalità didattica il decreto ministeriale prevede i seguenti standard minimi di superficie:
scuola dell’infanzia mq/alunno 1,80
scuola primaria mq/alunno 1,80
scuola media mq/alunno 1,80
scuola secondaria 2 mq/alunno 1,96
per garantire condizioni igienico-sanitarie compatibili con l’attività didattica.
Inoltre l’altezza dei soffitti delle aule non può essere inferiore a 3 metri.
Pur sembrando datate, queste disposizioni tecniche risultano ancora in vigore, fino alla emanazione delle nuove norme tecniche quadro e di quelle specifiche di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 5 della predetta legge 23/96, in quanto richiamate sempre dall’art. 5, comma 3, della medesima legge.
I vincoli prima indicati vengono ripresi dal Dlgs n. 81/08 che prevede uno spazio vitale addirittura superiore: una superficie di almeno 2 mq e una cubatura non inferiore a 10 mc per ogni lavoratore.
Non solo: c’è anche il decreto ministeriale del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” emanato dal Ministro degli Interni.
Il provvedimento in questione prevede che le aule scolastiche non devono contenere più di 26 persone (25 alunni + 1 docente o 24 alunni in caso di 2 docenti).
Il mancato rispetto degli standard indicati potrebbe costituire rischio grave per la sicurezza degli alunni e del personale in caso di necessità di evacuazione dell’edificio o dell’aula. Inoltre i Vigili del Fuoco potrebbero non rilasciare o revocare il nulla osta antincendio.
Anche in questo caso ribadiamo la necessità di
verificare l’acquisizione del nulla-osta (anche provvisorio) che, in caso di mancanza, deve essere anch’esso immediatamente richiesto.
L’incremento del rapporto alunni/classe (introdotto con l’articolo 64 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – disposizioni concernenti
la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado) ha comportato una riduzione dell’organico di circa 87.000 docenti e ha determinato disagi dovuti al sovraffollamento delle aule e pregiudizio alla qualità dell’azione didattica e alla tutela della
sicurezza.
C’e di più: in Italia, il 59 per cento degli edifici scolastici è stato realizzato prima del 1975. Si tratta cioè di edifici progettati seguendo criteri ormai superati. Le classi delle superiori con più di 22 studenti sono 57 mila. Sulla base dei dati del Ministero dell’Istruzione, per far scendere tutte le classi a non più di 22 alunni (20 in caso di presenza di un disabile) si dovrebbero istituire 16 mila nuove classi, ed assumere 28 mila nuovi docenti. Sarebbero necessari 20 anni se si mettessero 50 milioni di euro all’anno. Servirebbe un miliardo di euro l’anno per raggiungere subito l’obiettivo
Ecco perché, quando si parla di distanziamento sociale in classe, allo stato attuale, è pressoché impossibile.
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