Il ritorno in classe di alunni e docenti dovrà avvenire in sicurezza. Il mantra. Ma chi è più a rischio? Gli alunni e i docenti ritenuti “fragili”. Chi sono esattamente i lavoratori fragili?
Attorno a questo aggettivo, specie in riferimento ai docenti fragili, si sta consumando una battaglia. Cosa dobbiamo intendere per lavoratore fragile? Chi ha il diritto di essere considerato tale e chi no? In breve: conta o non conta l’età per i docenti? Gli over 55 sono da considerarsi lavoratori fragili a prescindere dal riscontro ufficiale di patologie cronico-degenerative o dallo stato di debolezza immunitaria conseguente, per esempio, a una cura oncologica? Le implicazioni sono facili da immaginare. Valutare la condizione di fragilità sulla base della semplice anagrafica proteggerebbe una platea di operatori scolastici più vasta. Una valutazione che si affidi esclusivamente alle patologie riconosciute, al contrario, restringerebbe decisamente il campo.
Ma cosa affermano in proposito le indicazioni operative ministeriali? Come si propongono di tutelare il ritorno in classe? Il documento parla di sorveglianza sanitaria eccezionale, nata in risposta all’eccezionalità del periodo storico e all’imminente anno scolastico che si prospetta ben lontano dall’essere Covid free. Di cosa si tratta?
Le indicazioni operative ministeriali definiscono sorveglianza sanitaria eccezionale quella assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
In altre parole, la questione anagrafica e quella patologica andrebbero prese entrambe in considerazione per porre in essere delle misure precauzionali a tutela del lavoratore della scuola. Certo è che se alla condizione anagrafica si somma un pregresso cattivo stato di salute, un’eventuale infezione da Coronavirus avrebbe un esito più grave o infausto.
Chi richiede la sorveglianza sanitaria eccezionale? Il lavoratore stesso.
Chi la assicura? Il datore di lavoro.
Con quale procedura? Mediante il ricorso a:
a. il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08;
b. il medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale;
c. i servizi territoriali dell’Inail che coinvolgeranno propri medici del lavoro.
Sul dibattito in corso sui docenti fragili suggeriamo l’articolo al link: https://www.tecnicadellascuola.it/riapertura-scuole-i-docenti-fragili-non-vogliono-tornare-in-aula-il-ministero-no-allarmismi-presto-saprete
Un altro articolo sull’argomento: https://www.tecnicadellascuola.it/protocollo-di-sicurezza-continua-la-sorveglianza-sanitaria-eccezionale-per-i-lavoratori-fragili
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