Il giorno 6 febbraio alle ore 11.00 presso la sala dei Ministri al MIUR si è tenuta l’informativa ai sindacati. sullo stato di attuazione delle deleghe previste dalla legge 107/15. L´Amministrazione è stata rappresentata dal Dott. Pinneri, dalla Dott.ssa Novelli e dal Dott. Chiappetta.
E´stata data comunicazione delle bozze di provvedimento attuativo delle deleghe inerenti l´Istruzione Professionale, l’inclusione scolastica, la riorganizzazione del ciclo 0-6 e le scuole all’estero.
Istruzione professionale
E´ stato inserito il comma sulle professioni sanitarie così come previsto dalla Legge 43/2006 su istanza della Conferenza Stato-Regioni, si è provveduto alla modifica dell’ allegato 4 ampliando le correlazioni tra qualifiche e diplomi.
Si prevede l’emanazione di un ulteriore decreto di concerto tra MIUR e Regioni concernente i rapporti tra istruzione professionale statale e IeFP. Nel decreto dovrebbero essere chiariti i criteri generali del raccordo tra istruzione professionale e IeFP e delle procedure di sussidiarietà. Sugli elementi di sussidiarietà è oltremodo necessario procedere con accordi con le Regioni. Nei percorsi di sussidiarietà si prevede un sistema per cui le scuole possono erogare qualifiche IFP utilizzando le quote di flessibilità.
Inclusione scolastica
Il provvedimento è limitato alle modalità di organizzazione dei Glir (Delega art.9) e Git. Il decreto prevede una composizione del Glir con a capo il dirigente USR, tre ispettori dirigenti tecnici amministrativi 4 ds, 3 docenti esperti, 5 rappresentanti delle regioni, 5 degli enti locali e 5 delle associazioni di consulenza e supporto per l´applicazione della legge 104 con compiti consultivi. Durata triennale rinnovabile per un altro mandato
Decreto profilo professionale per l´estero
Di concerto con il Maeci si ridefiniscono i requisiti culturali e professionali per svolgere la professione di docente all´estero (almeno 3 anni di ruolo, possesso della lingua con una certificazione almeno B2 competenze certificate di progetti di intercultura e di respiro internazionale) si prevede la permanenza di almeno 6 anni all´estero con pausa sessennale. Per i lettori si prevede la qualifica di docente di materie letterarie o di lingua straniera.
Per gli ata sono previsti solo i requisiti della conoscenza della lingua. E´ prevista una formazione propedeutica di 12 ore gestita da Indire e quindi una formazione specifica in servizio nelle scuole di assegnazione.
Decreti 0-6 anni
Il primo decreto dovrebbe definire il riconoscimento a livello di punteggio del servizio prestato nelle sezioni primavera. Viene valutato 6 punti max per anno scolastico nella scuola dell´infanzia mentre per i docenti della primaria il servizio nelle primavera vale come servizio aspecifico. Per evitare situazioni di opacità nel caso di servizi offerti da privati o cooperative, si prevede che sia sempre corrisposto ai docenti e agli educatori il versamento degli oneri contributivi .
Il secondo decreto ha come finalità di stabilire i requisiti professionali per l´insegnamento nella scuola dell´infanzia: si ribadisce la normativa esistente che prevede la laurea in scienza della formazione.
Per lavorare come educatrice nel nido, sarà necessaria la laurea triennale di educatore per i servizi dell´infanzia (L19). I laureati in scienza della formazione potranno essere utilizzati nei nidi solo dopo aver conseguito altri 60 CFU specifici per l´educazione e le competenza della primissima infanzia.
Il decreto stabilisce i requisiti per la scuola dell´infanzia (laurea con l´eccezione dei diplomati magistrali ante 2001-2). Per il nido laurea triennale L19 laurea di educatore professionale per i servizi dell´infanzia dal 19-20.
La laurea di formazione primaria può portare al lavoro nei nidi con 60 cfu essenziali. Rimangono inalterati i rapporti di lavoro costituiti con i vecchi titoli. Rimane il problema dei diplomati magistrali che hanno conseguito il diploma entro il 2001/02. Resterebbe la possibilità di fare valere il titolo magistrale per l´insegnamento nella scuola dell´infanzia mentre per i nidi dovrebbe essere anche in questo caso previsto il conseguimento di 60 CFU dedicati. I rapporti di lavoro preesistenti rimangono uguali.
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