Rivalutazione automatica delle pensioni per l’anno 2014
Con la circolare n. 7 del 17 gennaio 2014 l’Inps ha illustrato le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2014, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014. In particolare, l’art. 1, comma 483 ha individuato i criteri di applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, che sarà effettuata da quest’anno non più correlando la percentuale di rivalutazione alle fasce di importo all’interno del trattamento complessivo, ma all’importo complessivo del trattamento pensionistico.
Il nuovo criterio di rivalutazione delle pensioni era già contenuto (ma con una misura percentuale differente) nell’articolo 12 del disegno di legge n. 1120/2013 e, vista la necessità di effettuare le operazioni in tempo utile per il pagamento della mensilità di gennaio 2014, era già stato applicato in via provvisoria. Ora l’Inps comunica che ha proceduto ad un adeguamento che tenga conto delle differenze fra le due disposizioni (il disegno di legge e la versione definitiva della Legge di stabilità), per quanto riguarda la misura percentuale dell’indice di rivalutazione da applicare ai trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo, e ai trattamenti di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Invece, per le pensioni di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo e quelle di importo superiore a sei volte il trattamento minimo ci sarà un nuovo ricalcolo per adeguarne l’ammontare a quanto stabilito in via definitiva dalla Legge di stabilità.
L’indice di rivalutazione per il 2014 è stato determinato dal decreto del 20 novembre 2013 che ha fissato nella misura del 1,2 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2014. Il predetto decreto ha confermato nella misura del 3,0 per cento l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2013. Pertanto, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2013.
Per le pensioni erogate dalla Gestione Dipendenti Pubblici, nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia del trattamento complessivo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica di cui sopra, il trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell’indennità integrativa speciale.
In merito alle modalità di attuazione delle nuove regole, l’Inps prenderà a riferimento la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2013, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale.
Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a € 1.486,29 sarà incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre 2013.
Per effetto dell’applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2014 sarà elevata a € 767,83; l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato per l’anno 2014 in € 747,83.
Con messaggio dedicato l’Inps comunicherà la pubblicazione del modello ObisM integrato per l’anno 2014, e della certificazione fiscale CUD 2014, rilasciata, di norma, esclusivamente attraverso il canale telematico. È bene anche ricordare che i titolari di prestazioni sono tenuti a comunicare all’Inps ogni situazione che possa incidere sul diritto e sulla misura della prestazione quali ad esempio la variazione dello stato civile, della residenza, dei periodi di soggiorno all’estero, della situazione reddituale, dello stato di famiglia.