Con la circolare n. 149 del 28/12/2012 l’Inps ha ricordato che, ai sensi dell’art. 24, comma 25 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.
Per l’anno 2013 è stabilito, in via previsionale, nella misura del 3,0 % l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensione, mentre è fissato misura del 2,7% l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2012. Considerato che l’aumento previsionale per il 2012 era stato fissato al 2,6%, l’Inps ha provveduto a rivalutare le pensioni dello 0,1%. Il conguaglio a credito eventualmente spettante sarà posto in pagamento con la rata di gennaio 2013.
Dal 1° gennaio 2013 è dunque previsto l’aumento del 3,00 % per le pensioni di importo fino a € 1.443,00, un aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia per le pensioni di importo compreso tra € 1.443,00 e fino a € 1.486,29, mentre non è previsto nessun aumento per le pensioni di importo superiore a € 1.486,29.
Con particolare riferimento pensioni delle gestioni ex Inpdap, nei casi in cui l’indennità ntegrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica di cui sopra, il trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell’indennità integrativa speciale. A tal fine sarà presa in considerazione la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2012, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale.
Qualora dal raffronto il trattamento pensionistico risulti compreso tra € 1.443,00 e € 1.486,29 sarà incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre 2012. Per effetto dell’applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2012 è pari a € 736,63 e sarà elevata a € 758,73 dal 1° gennaio 2013; l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato rispettivamente in € 716,63 per l’anno 2012 e in € 738,73 per l’anno 2013.