In data 9 febbraio 2015 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto collettivo nazionale quadro con il quale si interviene sull’elettorato attivo e passivo delle RSU.
In particolare, l’articolo 3 (Elettorato attivo e passivo) – Parte II – dell’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, come modificato dall’ACQ 24 settembre 2007, è sostituito dal seguente:
“1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).
3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di contrattazione sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa
5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.”
In merito alla durata e sostituzione nell’incarico, il CCNQ prevede che i componenti della RSU restino in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all’albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell’intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
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