Categorie: Personale

RSU d’istituto, di quante ore di permesso possono usufruire?

Il Miur ha confermato i parametri sui permessi annuali retribuiti alle Rsu d’Istituto: si tratta di 25 minuti e 30 secondi a dipendente di ruolo.

Quindi, tanto per capire di quanto tempo si tratta, sotto forma di permessi in orario di lavoro, il computo è presto fatto: se, ad esempio, una scuola ha al suo interno 80 docenti e 18 unità di personale Ata, tutti di ruolo, il totale dei minuti è stabilito in oltre 2.500. I quali, espressi in ore fanno circa 42. E siccome le Rsu sono tre, ad ognuna spetteranno 14 ore annue.

Non è tanto, ma nemmeno pochissimo: in pratica, poco più di una riunione da due ore ogni due mesi, senza oneri per i lavoratori. Né l’obbligo del recupero.

Ricordiamo anche un “dettaglio” non sempre applicato, anche perché non evidentemente chiaro nemmeno alle segreterie del personale che operano all’interno degli istituti scolastici: quello relativo al fatto che le Rsu possono anche stabilire che una tra di loro possa fruire di più delle 14 ore previste, ad esempio prendendone 18 annue: in tal caso, ovviamente, un’altra Rsu sacrificherà una parte dei permessi concessi dallo Stato, non potendo superare 11 ore di permesso retribuito annuo.

Queste disposizioni, sono state ribadite dal Miur qualche settimana fa, con la nota prot. AOOUFGAB 0036638 del 15 dicembre 2015. Attraverso la quale, l’amministrazione centrale ha provveduto, “in attuazione dei CCNQ, alla nuova determinazione e successiva ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti spettanti alle organizzazioni sindacali aventi titolo, per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016“.

 

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Vi riportiamo, per intero, il passaggio su questo argomento – i permessi alle Rsu – realizzato dal Miur e comunicato a tutte le scuole d’Italia.

 

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per l’anno scolastico in corso si invitano le SS.LL. a determinare, per il periodo 1.9.2015 -31.8.2016, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito, nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU, sono gestiti autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate. Si precisa inoltre che nel caso in cui il componente RSU sia anche dirigente sindacale di organizzazione maggiormente rappresentativa collocato in posizione di semi-distacco o semi-aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi del monte ore di pertinenza della RSU. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese (art. 7, comma 8, CCNQ 7.8.98).

 

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Alessandro Giuliani

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