Da una scuola della Val di Susa in Piemonte, ci arriva una precisa domanda sulla surroga da fare per una RSU trasferita in altra scuola o andata in pensione. La domanda è la seguente: “La dirigente scolastica della mia scuola ha nominato in surroga una RSU decatuta perchè andata in quiescenza, poteva operare questa nomina oppure ha proceduto in modo non corretto?”.
La dirigente scolastica dell’IIS Enzo Ferrari di Susa, operando con una nomina RSU in ottemperanza dei risultati delle votazioni delle elezioni 5, 6 e 7 aprile 2022, ha agito in modo illegittimo non rispettando le norme contrattuali del CCNQ del 9 febbraio 2015.
Possiamo asserire che l’art. 7 della parte I dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 come rinovellato dall’art. 3 del CCNQ del 9 febbraio 2015 prevede che in caso di dimissioni di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante o alla dichiarazione di decadenza dell’intera RSU, va data comunicazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori mediante affissione all’albo.
Nell’art.3 del CCNQ 2015 e precisamente al comma 2 è scritto che in tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti RSU, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenti alla medesima lista. I commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano che si tratta di una prerogativa endosindacale dove la dimissione o decadenza deve essere trattata con sostituzione dalla stessa RSU e poi comunicata all’Amministrazione.
Quindi come chiaramente scritto nei commi dell’art.3 del CCNQ del 9 febbraio 2015, non spetta ai dirigenti scolastici nominare le RSU in surroga di quelle decadute o dimissionarie, ma è una operazione che spetta unicamente alle RSU nella loro collegialità.
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