I provvedimenti relativi alla mobilità d’ufficio, a carico dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, possono essere disposti solo ed esclusivamente con il consenso dell’organizzazione sindacale d’appartenenza. In assenza di tale nulla osta, il provvedimento è illegittimo e, dunque, deve essere disapplicato. Con relativa reintegrazione del sindacalista nelle mansioni che occupava prima del provvedimento.
E’ quanto ha disposto il Giudice del lavoro di Taranto, in accoglimento di un ricorso presentato a seguito di un provvedimento di mobilità d’ufficio, con il quale era stata illegittimamente colpito un componente di una Rsu di scuola.
Il giudice di merito ha affermato che "Il provvedimento impugnato, infatti, si palesa illegittimo quantomeno per l’assenza del nulla osta sindacale ex art. 22 della legge n. 300 del 1970, applicabile anche nel pubblico impiego dopo la cosiddetta "privatizzazione" (c.f.r. esplicitamente l’art. 55 del D.L.vo n. 29 del 1993, ora art. 51 del D.L.vo n. 165 del 2001)".
"Non può infatti dubitarsi – recita il provvedimento giurisdizionale – che la valutazione effettuata dal datore di lavoro pubblico circa la incompatibilità ambientale di un proprio dipendente, valutazione che è approdata e consistita in una scelta gestionale della forza lavoro di trasferimento, resta soggetta al "controllo" sindacale previsto dalla normativa generale sul diritto sindacale nei luoghi di lavoro (art. 22 legge n. 300 del 1970)".
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