Con l’acronimo RSU si indica la Rappresentanza Sindacale Unitaria, un organismo sindacale che viene eletto con la tempistica delle procedure elettorali previste dall’Accordo Collettivo Quadro 12 aprile 2022.
I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a quel sindacato.
In estrema sintesi, il lavoratore eletto rappresenta le esigenze di tutti i lavoratori, quindi vigilando sull’applicazione del CCNL e, in caso di problematiche insorte, agendo tramite vertenza nei confronti del datore di lavoro.
La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.
La RSU deve essere composta da:
a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
L’Accordo Quadro disciplina anche eventuali casi di dimissioni, sostituzioni e decadenza prima del termine.
In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono riguardare un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza dell’organismo con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.
I componenti della RSU sono titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l’uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l’uso di permessi retribuiti e non, spettano alla RSU nel suo insieme e non ai singoli componenti.
Le decisioni relative alle attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno.
Riportiamo di seguito alcuni recenti pareri ARAN sul funzionamento delle RSU specificatamente del Comparto Istruzione.
Non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio di istituto ai sensi dell’art. 10 del Testo unico 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che induce a ritenere non sussistano incompatibilità tra le due cariche.
Nel merito si fa presente che l’art. 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 prevede che “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”
La predetta disposizione si configura come norma di miglior favore in quanto consente ad un dipendente, già in servizio presso una Scuola, di avere un altro rapporto di lavoro a tempo determinato, in un diverso Istituto scolastico, per migliorare la sua posizione economica e professionale. Nell’ambito di tale disciplina, al prevalente interesse del dipendente viene posto, dalle parti negoziali, un preciso limite per quanto riguarda la durata dell’incarico che, al fine di evitare ricadute negative sull’organizzazione del lavoro, non può essere inferiore all’arco temporale di un anno.
Di contro, l’art. 9, comma 4, del ACNQ del 12 aprile 2022, prevede che il componente RSU decade in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU.
L’art. 9 del ACNQ del 12 aprile 2022, “Durata e sostituzione nell’incarico”, al comma 4 prevede che “Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione”.
In base a quanto disposto dal richiamato comma 4, il caso oggetto del quesito rientra nella fattispecie della assegnazione temporanea presso altra amministrazione che costituisce una delle cause di decadenza del componente RSU.
In tali ipotesi, sempre l’art. 9 prevede, al comma 2, che “In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.”.
Qualora la RSU non provveda – entro 45 gg dalla decadenza del componente la RSU – ad indicare il nominativo del subentrante, l’amministrazione potrà dichiarare la decadenza automatica del dipendente in parola e invitare i componenti RSU rimanenti a provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Nell’ipotesi in cui, tuttavia, non si dia luogo o non possa darsi luogo (per mancanza di candidati disponibili) alla sostituzione, occorrerà verificare che non ricorra l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 9 in parola ovvero che l’intera RSU sia decaduta in quanto, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti) del medesimo ACNQ, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dall’accordo stesso.
Sotto tale profilo, si ricorda che i commi 8 e 9 dell’art. 9 citato stabiliscono che “8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all’art. 16 (Modalità per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest’ultima. 9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi”.
Diversamente, qualora sia possibile la sostituzione del componente RSU con il primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista o, in ogni caso, se la RSU nella sua interezza non sia decaduta, la contrattazione integrativa potrà procedere senza alcun impedimento.
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