Rispetto alla necessità di mettere in atto le misure che garantiscano la tutela della salute e il diritto all’istruzione, al fine di poter realizzare la personalità di un individuo, vengono meno le disposizioni sull’ambito dimensionale delle classi, con riferimento al numero massimo di studenti suscettibili di essere ammessi. È quanto afferma il Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ordinanza cautelare del 3 dicembre 2015, n. 306.
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Lo scrive Il Sole 24 Ore che riporta la sentenza del Tar di Reggio Calabria che ha accolto l’istanza cautelare formulata dal genitore di un alunno, nel ricorso presentato dallo stesso, che aveva chiesto l’inserimento del proprio figlio in una classe a 30 ore, avverso il diniego da parte del dirigente scolastico di un Istituto Statale in ragione della incapienza della classe. L’istanza era motivata dalla circostanza che la possibilità di frequentare la classe prima in un contesto ambientale non estraneo avrebbe favorito l’inserimento nella scuola del bambino colpito da una grave patologia, asseverata da certificazioni mediche. Afferma il Tar che la tutela della salute dell’individuo, unitamente al diritto all’istruzione, impongono l’attuazione di tutte le necessarie misure suscettibili di attribuire pienezza contenutistica a tali fondamentali predicati di realizzazione della personalità e pertanto, il Tribunale ha disposto l’inserimento anche in soprannumero dell’alunno a cura del responsabile dell’Istituto.
Il diritto allo studio, scrive Il Sole 24 Ore soffermandosi sulla sentenza, è un principio garantito costituzionalmente. L’articolo 34 della Costituzione dispone infatti che la scuola sia aperta a tutti, in tale senso coniugando tale diritto con il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Tale principio di eguaglianza, detto “formale” risulta integrato dal Costituente con quello dell’uguaglianza “sostanziale”, che conferisce a ciascuno il diritto al rispetto inerente alla qualità e alla dignità di uomo o di donna, in altri termini della “persona”, che in quanto tale può assumere la pretesa di essere messa nelle condizioni idonee ad esplicare le proprie attitudini personali, quali esse siano.
I principi costituzionali assumono per il caso che occupa una rilevanza particolare, perché su essi si fonda il diritto allo studio anche per gli alunni con difficoltà. Peraltro, va ricordato che l’articolo 38 Cost. specifica infatti che «gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale».
L’ordinamento italiano dunque – come precisato peraltro nelle stesse linee guida dettate in sede ministeriale – individua nella scuola una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo.
E nel medesimo verso si configura la norma costituzionale del diritto allo studio, interpretata alla luce delle disposizioni positive, da intendersi, dunque, come tutela soggettiva affinché le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia funzionale e flessibilità organizzativa, predispongano le condizioni e realizzino le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.
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