Si è avuta una clamorosa svolta nell’ennesimo filone di contenzioso riguardante il concorso per dirigente scolastico, in merito alla procedura di “sanatoria” introdotta nelle legge sulla “Buona scuola”.
La legge 107/2015 aveva infatti previsto una procedura riservata rivolta ad alcune categorie di concorrenti delle procedure concorsuali del 2004, 2006 e 2011, al fine di sanare la loro posizione, in seguito alla miriade di contenziosi avviati nel corso degli anni che avevano portato, tra l’altro, alla rinnovazione della procedura svolta in Sicilia nel 2004.
In particolare, la legge 107/2015 aveva previsto che potessero partecipare al corso intensivo di formazione, due categorie di soggetti: relativamente al concorso del 2011, coloro i quali fossero risultati “ vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie” ovvero avessero “superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale” e, relativamente ai concorsi del 2004 e del 2006, coloro i quali avessero “avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio” ovvero non avessero avuto, alla data di entrata in vigore della legge 107 “alcuna sentenza definitiva”.
Un gruppo di candidati che avevano partecipato al concorso del 2011 e che, non essendo risultati vincitori, avevano impugnato gli atti della relativa procedura, hanno quindi proposto ricorso al Tar Lazio avverso il D.M. 499/2015 che aveva indetto la procedura straordinaria prevista dalla legge 107, laddove non li contemplava tra le categorie di soggetti che potevano parteciparvi.
In seguito al rigetto del ricorso in primo grado, in esito all’udienza di merito del giudizio d’appello, in data 21 giugno il Consiglio di Stato ha depositato un’ordinanza, la n.3008/2017, con cui ha disposto la sospensione del giudizio e l’invio degli atti alla Corte Costituzionale.
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In particolare, condividendo le tesi difensive dei ricorrenti, assistiti dal Prof. Avv. Salvatore Mazza, i Giudici di Palazzo Spada, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente a dette disposizioni della legge 107/2015, sotto due differenti profili.
In via principale, sono stati sollevati dubbi di costituzionalità sull’art. 1 commi da 87 a 90 della l. 107/2015, nella parte in cui prevedono una procedura di immissione in ruolo riservata.
Sul punto, l’ordinanza di rimessione ha rilevato che, nel caso di specie, essendo in presenza di una cd “legge provvedimento”, che incide su un numero determinato e limitato di destinatari ed ha un contenuto particolare e concreto, la stessa risulterebbe in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto limita in modo irragionevole la possibilità di accesso dall’esterno e non risponde a “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”.
La procedura riservata risulterebbe infatti istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla, visto che riguarda anzitutto i soggetti che abbiano superato le prove del concorso 2011, cosa che non garantisce la loro particolare professionalità attuale, nonché i soggetti che abbiano in corso un contenzioso relativo alle prove dei concorsi 2004 e 2006, e ciò dipende da circostanze casuali, che nulla hanno a che vedere con la professionalità dell’aspirante.
Non si rinvengono poi, secondo il Consiglio di Stato, particolari “esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente”, dato che non si spiega come la procedura risulterebbe più economica rispetto ad un reclutamento secondo le regole ordinarie.
La procedura parrebbe poi strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire, in quanto assolutamente blanda rispetto alla procedura ordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici, particolarmente articolata e selettiva.
Verrebbe altresì violato anche principio del diritto ad un equo processo, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto il legislatore nazionale è intervenuto adottando una legge a contenuto interpretativo diretta ad influire su di un procedimento giurisdizionale in corso, senza che detto intervento sia sorretto da motivi imperativi di interesse pubblico.
In via subordinata, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità anche sotto altro profilo.
In particolare, qualora la procedura riservata dovesse essere ritenuta conforme ai parametri costituzionali, la stessa dovrebbe comunque ritenersi in contrasto con la Costituzione, per violazione dell’art. 3, sussistendo una disparità di trattamento fra i concorrenti del 2011 e quelli dei concorsi del 2004 e 2006.
Invero, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004 e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, mentre i soggetti i quali hanno partecipato al concorso 2011 possono accedere alla procedura in questione, solo se abbiano superato le relative prove.
Secondo il Consiglio di Stato le esigenze di interesse pubblico indicate dalla legge, se si ritenessero valide, sarebbero però identiche per entrambe le situazioni, e non appaiono graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca più o meno lontana nel tempo dell’altra.
A questo punto la parola passa alla Corte Costituzionale e, in base alla sua decisione, potrebbero presentarsi scenari del tutto differenti.
Nel caso di accoglimento della prima questione di costituzionalità, la procedura riservata verrebbe dichiarata del tutto incostituzionale, con la conseguente inevitabile pronuncia di annullamento della stessa da parte del Consiglio di Stato; nel caso di accoglimento della questione subordinata di costituzionalità, verrebbe di contro aperta la possibilità di partecipazione alla procedura riservata in favore dei soggetti che hanno partecipato al concorso 2011 e che abbiano avviato un contenzioso avverso detta procedura, anche se, a suo tempo non erano risultati né vincitori, né idonei.
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