Il Tribunale del lavoro di Cosenza dichiara, con sentenza del 26 febbraio 2021, la illegittimità e conseguentemente annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 7 giorni di una docente irrogata con provvedimento del dirigente scolastico in data 23.5.2019.
Con ricorso ex art.414 c.p.c. una docente di un Istituto Comprensivo calabrese, esponeva che in data 23.5.2019 le veniva comunicato il decreto conclusivo di procedimento disciplinare con il quale veniva comminata la sanzione disciplinare di sospensione di giorni 7 dal servizio e dalla retribuzione. La docente in questione, seguita dall’Associazione Nazionale Docenti del prof. Francesco Greco e dai legali avv. R.Ventura e A.Morcavallo, eccepiva la nullità della sanzione per carenza di potere del Dirigente scolastico, la illegittimità della stessa per mancanza di motivazione e l’infondatezza degli addebiti contestati.
l’orientamento costante della Suprema Corte “ Anche dopo l’estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e
dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l’Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l’art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione
passiva del singolo istituto.” (Cass. 21.3.2011 n. 6372; nello stesso senso, v. Cass. 15.10.2010 n. 21276; Cass. 28.7.2008 n. 20521; Cass. 10.5.2005 n. 9752; App. Torino n. 61/2012; App. Torino n. 940/12).
Il dirigente scolastico, sostiene il Giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza, al fine della valutazione della propria competenza, deve limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale
astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista. Dalla lettera di contestazione si evince con assoluta chiarezza che il fatto addebitato rimandava alla sanzione della sospensionedall’insegnamento fino a un mese, di cui all’art. 494,
comma secondo, lett. b), D. Lgs. n. 297/1994; secondo lastessa qualificazione operata dal Dirigente Scolastico neldecreto di irrogazione della sanzione disciplinare. Sulla base delle motivazioni sovra esposte è stata annullata la sanzione impugnata, perché irrogata da soggetto non legittimato.
Pure l’amministrazione del Miur è stata condannata a corrispondere alla ricorrente la somma illegittimamente trattenuta in esecuzione della sanzione, maggiorata degli interessi.
Abbiamo sentito il prof. Francesco Greco Presidente dell’Associazione Nazionale Docenti, parlare, con molto orgoglio, della vittoria di AND al Tribunale di Cosenza per avere annullato una brutta sanzione disciplinare di sospensione dal servizio di una docente per opera del suo Dirigente scolastico.
Greco parla di una pronuncia in linea, ormai, con l’orientamento dominante della giurisprudenza, rafforzato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n 28111/2019, che ristabilisce equilibrio nel delicato rapporto dirigenti/docenti, sottraendo ai primi la gestione discrezionale del procedimento disciplinare contro i dipendenti, quantomeno nei casi più gravi, riconducendola ad un organo terzo, a garanzia dell’obiettività ed imparzialità delle decisioni adottate.
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